Nella pratica, anche se non sempre coerente con le definizioni astratte, per “anonimizzazione” si intende la rimozione del nominativo di una persona da un articolo reperibile sulla rete Internet o la riduzione alle mere iniziali del nominativo citato nell’articolo stesso.
Più dettagliatamente, tuttavia, possiamo distinguere:
a) la deindicizzazione, ovvero la cancellazione del risultato, corrispondente all’articolo, dall’elenco dei risultati di una ricerca, relativa all’interessato, presentati da un motore di ricerca generale operante sulla rete Internet.
La deindicizzazione non comporta la cancellazione completa dei dati personali. Infatti, i dati personali non saranno cancellati né dal sito web di origine né dall’indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca. Conseguentemente l’articolo in questione resta comunque sotto il controllo del mezzo di comunicazione e può rimanere pubblicamente disponibile e accessibile, sebbene non sia più visibile nei risultati di ricerca basati sulle interrogazioni che includono, in linea di principio, il nome dell’interessato;
b) l’anonimizzazione del contenuto dell’articolo. Peraltro per anonimizzazione in senso stretto si intende un trattamento di dati personali volto a impedire irreversibilmente l’identificazione. Bisogna distinguerla dalla pseudonimizzazione, la quale limita a ridurre la correlabilità di un insieme di dati all’identità originaria di una persona interessata;
c) la cancellazione integrale dell’articolo dal sito web di origine.
Tutte e tre le ipotesi indicate sono in generale riconducibili al diritto di oblio (art. 17 Gdpr), che si può esercitare mediante richiesta al motore generale di ricerca e/o all’editore del sito.
Si deve, peraltro, sottolineare che il diritto all’oblio non si applica se sussiste un interesse attuale alla diffusione delle notizie, elemento questo che deve valutarsi caso per caso in relazione al tempo trascorso e alla qualifica dell’interessato.
In caso di contenzioso sull’esercizio del diritto di oblio, l’interessato può promuovere un reclamo avanti al Garante o promuovere un ricorso al Tribunale.