Salve,
per aversi contitolarità nel trattamento è necessario che due o più titolari determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento (art 26 GDPR).
Sicuramente questa condivisione non vi potrà mai essere con gli istituti di credito, mentre per quanto riguarda gli altri soggetti occorrerebbe verificare caso per caso.
Generalmente le figure dal Lei elencate ricoprono il ruolo di Responsabili esterni (art. 28 GDPR), ma, come detto, nulla impedisce che in casi particolari intervenga un’ipotesi di contitolarità.
Saluti