Salve,
come chiarito dalle linee guida del WP 29, adottate il 4 aprile 2017 e modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017, il regolamento generale sulla protezione dei dati non richiede la realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per ciascun trattamento che può presentare rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatoria soltanto qualora il trattamento "possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 1, illustrato dall'articolo 35, paragrafo 3, e integrato dall'articolo 35, paragrafo 4). Essa è particolarmente importante quando viene introdotta una nuova tecnologia di trattamento dei dati.
Nel caso che lei porta non è ravvisabile un rischio di tal specie e in ogni caso occorre far presente che l’autorizzazione concessa dalla DTL rappresenta già una valutazione di assenza di detto rischio. Difatti il controllo dell’Ispettorato del lavoro è volto proprio a attenuare lo squilibrio di potere tra i lavoratori (interessati al trattamento) e il datore di lavoro (titolare del trattamento) in modo da garantire il rispetto della liberta e dignità del lavoratore.
Saluti