Propongo una risposta interlocutoria, al fine di contribuire ad un dibattito che è tutt'altro che fine a se stesso.
Forse occorre riflettere sulle disposizioni dal punto di vista 'teleologico', ovvero del fine a cui rispondono, in correlazione con la momentanea ed assai critica contingenza. L'art. 5 dello Statuto dei lavoratori intende prevenire condotte discriminatorie da parte del datore di lavoro, nonché assicurare l'obiettività degli accertamenti medici.
Nel Protocollo citato, la misura più delicata e discussa – quella da Lei citata – ha lo scopo di precludere l'accesso ai locali aziendali da parte di lavoratori che potrebbero ('potrebbero', non 'sono') essere contagiati. E' inevitabilmente una misura di grana grossa, per lo meno per due motivi: 1) non è detto che tutti coloro che superano la temperatura corporea indicata, siano per ciò contagiati da Covid-19; 2) per converso, non è detto che gli altri, quelli con temperatura sotto la soglia, non siano stati contagiati. Questo ci dice anche che: 1) l'unica informazione/dato personale accessibile al datore sarà quello sulla temperatura corporea dei singoli dipendenti, a prescindere dall'eventuale patologia, che nel caso sarà accertata mediante canali cui egli sarà dipoi necessariamente estraneo; 2) per quanto precede - proprio in virtù della 'neutralità' del parametro - è più difficile che attraverso queste misure possano essere attuate e perseguite condotte discriminatorie nel senso avversato dall'art. 5. Se, comunque, residuasse un contrasto con l'art. 5, esso potrebbe ritenersi superato dalla prevalenza di diritti, anche garantiti costituzionalmente, e interessi che una volta tanto vedono convergere tutti gli attori aziendali. I lavoratori, con il diritto alla salute e alla protezione attiva e non meramente teorica e/o statica della stessa; il datore di lavoro, con il dovere di tutelare l'integrità psico-fisica di tutti i lavoratori (e la propria, se concesso) e l'interesse alla continuità delle attività aziendali, in vista della quale deve/dovrà agire tempestivamente, con l'approntamento dei mezzi necessari a garantire l'igiene e sicurezza dei locali e delle attività lavorative, avvalendosi sul piano 'tecnico' del prezioso ausilio del medico competente.