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ARGOMENTO:

Pubblicazione immagini su internet e social network 5 Anni 11 Mesi fa #366

Ovviamente la previsione da lei indicata sulla non applicazione del GDPR si riferisce ai trattamenti di dati personali "effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico". Quindi se una persona si fa un selfie in cui è ritratta da sola è libera di pubblicarlo o diffonderlo come e dove desidera. Ciò non significa che possa però fare tutto quello che vuole con le immagini che coinvolgono altri interessati senza il loro previo consenso, ricordando sempre le prescrizioni della legge sul diritto d’autore n.633/1941, e la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, nel quale viene stabilito che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
Per evitare grane, è raccomandata quindi la massima cautela quando si è tentati di pubblicare in maniera compulsiva sui social network qualunque scatto fatto con amici, colleghi e compagni di scuola quando non si è ricevuto il consenso dei diretti interessati.

Cordiali saluti
Nicola Bernardi

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Pubblicazione immagini su internet e social network 6 Anni 5 giorni fa #354

Scusate, ma in caso di trattamenti effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico è prevista una esplicita esclusione all'articolo 2, comma 2, lettera c) del GDPR o si applica una normativa diversa?
L'autore del post, se non ho capito male, effettua tale pubblicazione a carattere strettamente personale.

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Pubblicazione immagini su internet e social network 6 Anni 7 Mesi fa #30

Si applica sia alle forme fisiche sia giuridiche. Tecnicamente la diffusione di immagini/video sui social è considerata reato già nel D.lgs 196 il cui scopo è quello di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il consenso dell'avente diritto. Di conseguenza, la pubblicazione di immagini di altre persone (ivi comprese amici e parenti), dovrebbe avvenire solo dopo il loro consenso. E' chiara l'assurdità di ottenere un consenso da un amico per la pubblicazione di una foto, ma se l'amico ti cita tra qualche anno in giudizio perché la foto gli ha arrecato un qualsivoglia danno...? Forse da oggi (ma anche da ieri) è meglio pubblicare solo cose proprie.

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Pubblicazione immagini su internet e social network 6 Anni 7 Mesi fa #22

La norma in vigore esclude categoricamente che si possano pubblicare immagini di terze persone senza il loro consenso. È possibile invece pubblicare senza il consenso solo al verificarsi di alcune condizione specificamente previste dalla norma (dovute soprattutto ai personaggi famosi e alle occasioni pubbliche). Questo perché ciascun uomo o donna è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla ecc.

Nello specifico, la legge sul diritto d’autore n.633/1941, all’art. 96 afferma “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”. Mentre l’art. 97 afferma che: “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”. In questa ultima evenienza, prima di pubblicare e condividere fotografie o ritratti è necessario assicurarsi che queste non ledano il decoro e la reputazione del personaggio ritratto in quanto si tratta di valori che attengono la dignità della persona ed espressamente tutelati all’interno della nostra carta Costituzionale all’art. 41.

Si ritiene erroneamente, quindi, che il consenso a farsi fotografare o riprendere contenga anche il consenso alla pubblicazione delle immagini. Questo non è vero. Si può autorizzare una persona a riprendere la propria immagine o scattare una foto, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderle tramite internet o in un social network.

La pubblicazione non autorizzata della propria immagine è lesiva non solo del suo diritto all’immagine, ma anche del suo diritto all’identità personale, ove possa indurre il pubblico a credere che il soggetto abbia aderito ai valori espressi nella pagina web.

Per quanto riguarda i minorenni, la normativa non li considera capaci di intendere e di volere, la loro volontà viene espressa dai genitori. Negli atti più rilevanti della gestione del figlio, i genitori devono raggiungere il consenso unanime ed in caso di disaccordo ciascuno dei due può ricorrere al giudice affinché stabilisca quale delle due decisioni è più conforme agli interessi del minore.

È pertanto possibile che i genitori, di comune accordo, decidano di pubblicare su internet o sul loro social network le foto del figlio. Un atto del genere non potrebbe essere vietato poiché padre e madre esercitano la potestà genitoriale e, quindi, sono legalmente responsabili del proprio figlio.
Ricordiamo in ultimo che chi ha prestato il consenso alla pubblicazione di una foto o di un video può sempre revocarlo in qualsiasi momento. In tal caso, chi ha pubblicato l’immagine è tenuto a cancellarla.

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Pubblicazione immagini su internet e social network 6 Anni 7 Mesi fa #20

  • Enzo Castronuovo
  • Avatar di Enzo Castronuovo Autore della discussione
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Vorrei sapere se e quando è lecito pubblicare su Internet e Social Network dei video contenenti immagini di attività ricreative con amici e parenti, anche minori, senza aver ottenuto il loro consenso. Ho da tempo l'abitudine di scattare dei comuni selfie in occasione di cene o gite e pubblicarli sul mio profilo Facebook o su Instagram, ma non ho capito se la legge sulla privacy si applica solo alle aziende o anche ai privati, e nel caso quali precauzioni devo adottare. C'è qualcuno che mi può aiutare?

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