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Martedì, 19 Gennaio 2021 10:17

Con il Gdpr a rischio il diritto di difesa

Da zero a 20 milioni di euro e oltre, senza graduazione predefinita. La forbice delle sanzioni per violazioni della privacy, prevista dal Regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr), azzera le garanzie e mette in serio pericolo il diritto di difesa. Per come sono costruite le sanzioni «privacy» hanno evidenti profili di iniquità. Vediamo quali. Innanzi tutto si tratta di sanzioni determinate solo nel massimo (ci sono due gruppi: uno da 10 milioni e l'altro da 20 milioni).

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Le strategie di difesa di fronte alla contestazione di avere violato le norme sulla privacy sono di diversa natura: si può contestare la sussistenza della possibilità stessa di sanzionare; oppure si può mettere in evidenza la ragione per la quale è sufficiente un ammonimento al posto della sanzione pecuniaria; oppure si possono mettere in evidenza le condizioni che portano ad una attenuazione dell’importo della sanzione pecuniaria.

Il Tribunale civile di Roma ha annullato la sanzione da 26,5 milioni di euro che il Garante della Privacy aveva inflitto a Enel Energia per violazioni del GDPR nelle attività di telemarketing con un provvedimento del 19 gennaio 2022.

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Titolari dei trattamenti ormai di fronte alle contestazioni privacy: difendersi, conciliare o tutte e due. Terminato, il 19 maggio 2019, il periodo di prima applicazione del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) è necessario studiare come gestire un procedimento in cui si imputa di avere violato la privacy. A fronte della contestazione di una violazione di una norma del Gdpr o del codice della privacy ci sono sia opportunità difensive sia opportunità conciliative.

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L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Su queste basi il Consiglio di Stato con la sentenza 10277/2022 ha chiarito che quanto al rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della riservatezza occorre distinguere tra: riservatezza "semplice" - categoria in cui rientra anche la tutela ai dati finanziari ed economici - in ordine alla quale l'interesse difensivo va tendenzialmente ritenuto prevalente; riservatezza "rafforzata" nell'ambito della quale vanno annoverati i dati "sensibili" e i dati "super-sensibili" rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà di indispensabilità e di parità di rango.

TV9, il presidente di Federprivacy alla trasmissione 9X5

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