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Contestazioni per violazioni del Gdpr: 50 formule da usare negli atti difensivi

Le strategie di difesa di fronte alla contestazione di avere violato le norme sulla privacy sono di diversa natura: si può contestare la sussistenza della possibilità stessa di sanzionare; oppure si può mettere in evidenza la ragione per la quale è sufficiente un ammonimento al posto della sanzione pecuniaria; oppure si possono mettere in evidenza le condizioni che portano ad una attenuazione dell’importo della sanzione pecuniaria.

Il Titolare del trattamento e il suo consulente devono conoscere l’apparato normativo che disciplina la forma e la sostanza dell’attività sanzionatoria.

Sulla base di una analisi standardizzata si elaborano 50 formule difensive, divise per ciascuno dei tre comparti sopra indicati.

IL PRESUPPOSTO - Il Garante ha tre compiti, cui corrispondono altrettanti poteri: indagine; correzioni e sanzioni; consultazioni e autorizzazioni.

I procedimenti amministrativi relativi a compiti/poteri di indagine e correttivi sanzionatori sono descritti, oltre che nelle norme primaria, anche nel Regolamento n. 1/2019 del Garante della privacy.

I compiti/poteri si esplicano mediante attività e mediante atti. Si tratta, ad esempio, di accessi alla sede del titolare e alla copia delle memorie di elaboratori elettronici. Si tratta di verbali e di notificazioni di violazioni.

LE DIFESE - Come difendersi rispetto alle contestazioni? Una prima categoria di opzioni si basa sulla inesistenza della condotta contestata o sulla mancanza dell’elemento soggettivo (assenza di colpa). In questa prima partizione si inseriscono le formule riportate sotto il titolo della “non sanzionabilità”. Se tali difese raggiungono il loro effetto, il risultato è l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Una seconda categoria di opzioni si basa sulla esistenza delle condizioni che portano ad evitare la sanzione pecuniaria a favore di un ammonimento, eventualmente unito ad una prescrizione.

In questa seconda partizione si inseriscono le formule riportate sotto il titolo “ammonimento”. Se tali difese raggiungono il loro effetto, il risultato è economico e cioè un azzeramento di esborsi per sanzioni pecuniarie.

Una terza categoria di opzioni si basa sulla esistenza delle condizioni per cui l’importo della sanzione deve essere mantenuto su cifre basse.

In questo caso bisogna evidenziare tutti quei parametri di meritevolezza della attenuazione della sanzione, tutti catalogati dall’articolo 83 GDPR.

In questa terza partizione si inseriscono le formule riportate sotto il titolo “quantificazione della sanzione”. Se tali difese raggiungono il loro effetto, il risultato è economico e cioè un risparmio di esborsi per sanzioni pecuniarie.

ATTI DIFENSIVI - Le formule proposte potranno essere inserite negli scritti difensivi che il titolare del trattamento può presentare al Garante sia nella fase di istruttoria preliminare sia dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’applicazione di una misura correttiva o di una ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria.

In questi frangenti non c’è obbligo di difesa tecnica con un avvocato, trattandosi di procedimento amministrativo: in ogni caso va tenuto conto del particolare tecnicismo della materia.

Le medesime formule proposte potranno, infine, essere inserite negli scritti difensivi presentati all’autorità giudiziaria, nel caso in cui il procedimento amministrativo dovesse chiudersi negativamente per il titolare del trattamento e questi decidesse di far valere le proprie ragioni in tribunale, con il patrocinio di un legale.

Note Autore

Antonio Ciccia Messina Antonio Ciccia Messina

Professore a contratto di "Tutela della privacy e trattamento dei dati Digitali” presso l'Università della Valle d’Aosta. Avvocato, autore di Italia Oggi e collaboratore giornali e riviste giuridiche e appassionato di calcio e della bellezza delle parole.

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