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Videosorveglianza privata su pubblica via 5 Anni 6 Mesi fa #538

  • Giovanni Cavallo
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La risposta alla domanda è affermativa ma esclusivamente al verificarsi di alcune condizioni indispensabili e necessarie.
PRESUPPOSTO - Presupposto necessario è che ignoti stiano danneggiando autovetture nel parcheggio pubblico dove il lettore parcheggia la sua auto e nel quale desidera posizione la telecamera di videosorveglianza. Altra simile circostanza è che ignoti stiano rubando o danneggiando autovetture nella zona e che verosimilmente la stessa cosa potrebbe accadere nel parcheggio pubblico adiacente l’abitazione del proprietario dell’autovettura.
SUGGERIMENTO - In simili circostanze è opportuno che il/i proprietario/i delle autovetture danneggiate, presenti una formale denuncia/querela contro ignoti. Spesso, quando coloro cha hanno una condotta criminosa non vedono una pronta reazione da parte delle vittime, sono indotti a proseguire nei loro disegni. Inoltre è opportuno sensibilizzare la forza pubblica ad intervenire con mezzi e modi che gli sono consentiti.
PERSONE AUTORIZZATE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
È da premettere che gli artt. 22 e 32 GDPR 679/2016 e il d.lgs 196/2003 così come modificato dal d.lgs 101/2018 prescrivono ai titolari dei trattamenti l’adozione di misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Mentre il d.lgs 101/2018, ex art. 22 co. 4, afferma “i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto”
Una prima norma di riferimento per l’installazione di una videocamera in un luogo pubblico è l’art. 6 della Legge 38/2009 . Tale articolo ha delegato ai Comuni il diritto di autorizzare le istallazioni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici del territorio urbano al fine di tutelare la sicurezza. Il comma 7 della norma afferma “Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. In considerazione di ciò i sindaci sono autorizzati ad istallare sul proprio territorio impianti di videosorveglianza, ovviamente quando esiste lo specifico presupposto di tutelare la sicurezza.
Una seconda norma di riferimento è il D.L. 23-5-2008 n. 92 dove all’art. 6 si afferma che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. Inoltre il comma 4 dell’articolo in questione afferma che il sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto.
Anche i privati possono installare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici, tuttavia questi sistemi devono essere autorizzati dal Sindaco e devono avere come presupposto necessario la protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio che devono necessariamente essere minacciati. Queste considerazioni sono ben indicate nel Provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy dell’8 aprile 2010 .
BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI - il considerando 55 del GDPR 2016/679 prevede la deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico, in particolare … nel settore …. della protezione sociale, … e per finalità di …. controllo e allerta, …”. Mentre l’art. 9 comma 2 f) e g) del GDPR 2016/679 affermano che è lecito il trattamento dei dati senza il consenso quando f) “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; g) “è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.
Mentre il Provvedimento del Garante della privacy dell’8 aprile 2010, afferma che la rivelazione di immagini può avvenire anche senza consenso degli interessati qualora queste siano effettuate nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare attraverso la raccolta di mezzi di prova oppure per il perseguimento di fini di tutela di persone e beni, a possibili aggressioni, furti, danneggiamenti, atti vandalici ecc.
Il proprietario dell’automobile, per installare una videocamera in un luogo pubblico, dovrà quindi necessariamente presentare all’Ufficio Comunale competente una richiesta di autorizzazione, motivandola con il reale pericolo per la sicurezza. Nella domanda dovrà provare con l’allegazione delle denunce querele presentate contro ignoti o quantomeno con articoli di giornale vertenti sul concreto e reale pericolo di subire un danno. A seguito di ciò il Comune dovrebbe autorizzare l’installazione della videocamera
In questi casi non sarà necessario il consenso delle persone che verranno registrate perché il titolare del trattamento persegue un legittimo interesse che la normativa considera prevalente al diritto alla privacy. Tuttavia la videocamera dovrà prevedere una distruzioni delle immagini ogni 24-48 ore al fine di non consentire una archiviazione delle stesse.
INFORMATIVA - Si dovrà sempre informare gli interessati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. Il cartello deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera e deve essere chiaramente visibile per formato e posizionamento anche di notte.
QUANDO NON VI È OBBLIGO DI INFORMATIVA - Non c’è obbligo di preventiva informativa per il trattamento di dati personali effettuato dalle forze dell’ordine o di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici in presenza di oggettivi riscontri di finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati,.
In conclusione, il titolare del trattamento prima dell’installazione della telecamera dovrà adempiere le prescrizioni di legge indicate dalla normativa sopra riportata.
Avv. Giovanni Cavallo

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