Io la metterei in questi termini, la proposta/risposta: in primis, la medicina estetica è medicina a tutti gli effetti e ne rappresenta tutt'altro che una branca/espressione di serie B, come qualcuno (errando) potrebbe presumere.
In secundis, l'art. 9.2, lett. h), include una formulazione ricca ed assai ampia, che non è possibile racchiudere nella mera “finalità di cura”, anche se in ogni caso la cura (come la stessa prevenzione) figura a pieno titolo nella medicina estetica, per quanto essa conosca e includa anche interventi di natura più prettamente voluttuaria; sempre però, come in qualunque altra branca della medicina, nella indiscutibile centralità della responsabilità e sotto la signoria coscienziosa della figura/funzione del medico, quale professionista qualificato che è tenuto ad operare con competenza, con scrupolo, con indipendenza di valutazione e di giudizio (talora – come accade o dovrebbe accadere in particolare in questo settore della medicina – anche esprimendo qualche inequivocabile “no” al paziente, laddove questi si facesse latore di richieste assurde e/o sproporzionate, ove non del tutto controproducenti).
E si perviene in tertiis all'art. 9.3, per il quale “i dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri (...)”.
Dunque, dopo che l'art. 9.2, lett. h), ha definito entro un'area tutt'altro che asfittica le finalità dei trattamenti per i quali cade il divieto generale del par. 1, dopo cioè che è stato definito il requisito di natura oggettiva, il par. 3 dell'art. 9 pone l'enfasi sul secondo requisito/condizione, non meno rilevante ma di natura soggettiva, in base al quale i trattamenti di dati per le finalità indicate debbono essere eseguiti esclusivamente da o sotto la responsabilità di professionisti tenuti al segreto professionale.
Ecco, tutto questo serve a sostenere che il medico che esegue trattamenti di medicina estetica potrà invocare l'eccezione che vale per ogni altro suo collega, alla stessa identica condizione valida per qualsivoglia altro medico che l'impiego di particolari categorie di dati sia legato alla finalità del trattamento da un rapporto di necessità.
E tutto questo serve anche a concludere, nello specifico, che non è affatto necessario che il trattamento di medicina estetica risponda alla necessità (il bisticcio di parole è proprio voluto) di cura di una patologia.
Ciò che rileva è che si tratti/tratterà comunque di un intervento di medicina estetica posto in essere da un professionista medico.