A riguardo del rilascio di copie delle liste elettorali è ancora vigente la norma sull’accesso alle liste detenute dai comuni, che costituisce la base giuridica del trattamento. Si tratta dell’articolo 51 del DPR 223/1967, che pure è stata al centro di un rebus interpretativo.
Spieghiamo perché.
La versione originaria del 1967 è stata modificata nel 2003 dal codice della privacy (d.lgs. n. 196), con l’effetto di restringere le possibilità di avere la copia delle liste.
Nel dettaglio, l’articolo 177 del codice della privacy è intervenuto direttamente, modificandolo, sul testo del dpr del 1967.
Tutto è rimasto fermo fino al 19 settembre 2018, data nella quale è entrato in vigore il d.lgs. 101/2018, che ha modificato il codice della privacy.
Il decreto 101/2018 ha abrogato espressamente l’articolo 177 del codice della privacy.
Da qui, il quesito se l’abrogazione dell’articolo 177 significhi abrogazione della versione dell’articolo 51 come modificata dall’articolo 177 medesimo.
Altrimenti detto, l’abrogazione di una norma (l’articolo 177 del codice privacy), che modifica un altro articolo (l’articolo 51 del dpr 223/1967), significa abrogazione dell’effetto di detta modifica? La risposta affermativa alla domanda, poi, aprirebbe un altro dilemma e cioè nel caso specifico: reviviscenza dell’articolo 51 nella versione originaria, cioè quella del 1967 oppure abrogazione integrale della possibilità di rilasciare copia delle liste?
Per completezza, si ricorda che la versione originaria dell’articolo 51 del dpr 223/1967 consentiva a chiunque di copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune; la modifica del 2003 (tramite l’articolo 177 del d.lgs. 196) ha, invece, ristretto la possibilità di avere le liste, nel senso che esse possono essere rilasciate in copia solo per alcune finalità: applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, studio, ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Si deve ritenere che l’abrogazione dell’articolo 177 del codice privacy non abbia cancellato il regime di conoscibilità delle liste, nelle forme previste dall’ultima versione dell’articolo 51.
Questa conclusione è avvalorata dai principi in materia di redazione dei testi legislativi.
In particolare la Guida alla redazione dei testi normativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata in G.U. 3 maggio 2001, n. 101) afferma che «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando la norma abrogatrice e richiamando esplicitamente la norma abrogata; ovvero, più semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione. In ogni caso, la reviviscenza ha effetto ex nunc».
Applicando il principio alla disposizione modificatrice, se ne ricava che l’abrogazione di una disposizione modificatrice non è sufficiente a intervenire sulla disposizione modificata, salvo che la disposizione abrogativa (l’ultima della fila) non dica espressamente che rivive l’articolo come scritto originariamente.
Inoltre il mantenimento della norma nella versione modificata (e cioè l’articolo 51 nella versione ristretta post 2003) rispetta un principio di maggiore tutela per i dati delle persone.
La reviviscenza eventuale del testo dell’articolo 51 anteriore al Codice della Privacy implicherebbe, infatti, un regime di diffusione indiscriminato dei dati contenuti nelle liste elettorali.
Né d’altra parte rispecchia un intento del legislatore l’opposta soluzione di eliminare integralmente la possibilità di rilascio delle liste elettorali.
Né un esito di completa abrogazione dell’accesso alle liste può dirsi imposto dal regolamento Ue sulla privacy (n. 2016/679), in quanto questo regolamento, all’articolo 86, in materia di accesso ai documenti ufficiali, fa un rinvio al legislatore nazionale.
Ovviamente il comune deve applicare l’articolo 51 confrontando attentamente le finalità indicate da quest’ultima norma con gli scopi dichiarati dal richiedente le copie.
Quanto sopra ha trovato conferma nel provvedimento del Garante n. 96 del 18/4/2019, nel quale è stato indicato che le liste elettorali sono utilizzabili per la propaganda politica senza consenso.
Quindi, si possono usare senza consenso le liste per inviare materiale di propaganda. Lo stesso vale per l’elenco dei cittadini residenti all’estero o degli italiani che votano all’estero.