L'art. 28 del Regolamento UE 2016/7679 prescrive che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato." Se gli agenti e mediatori creditizi del caso da lei prospettato hanno un'attività autonoma rispetto al titolare del trattamento e trattano dati per conto di questi come soggetti esterni, allora dovranno essere nominati responsabili del trattamento.
Cordiali saluti
Nicola Bernardi