L'art. 37 individua 3 casi in cui si deve procedere alla nomina del DPO. Escludendo il primo (ente pubblico) ed il terzo (trattamento su larga scala di dati particolari) rimane il secondo "le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala".
Escluderei anche questa ipotesi a meno che CONFIDI, oltre all'analisi del cliente al momento della concessione del fido, non mantenga un monitoraggio costante sullo stesso per accertarne il permanere della capacità finanziaria.