Ho letto l'ennesimo articolo sulla tutela dell'immagine dei minori partendo dal contenuto del documento del Garante "scuola a prova di Privacy". Dopo aver correttamente citando le basi giuridiche, si continua a citare il codice civile relativamente al diritto d'autore come formula per consentire alla scuola di utilizzare, diffondendola, l'immagine dei minori. La norma generale, Regolamento CE e codice Privacy, non prevedono il consenso come base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici. E' curioso davvero pensare che con il ricorso ad una norma che mette nelle mani del soggetto, attraverso il consenso, la disponibilità dei propri dati, si superi la garanzia della base giuridica prevista (norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale). Chiederei quale analisi del rischio potrebbe dimostrare di aver fatto la scuola a fronte della diffusione di immagini di minori, riconoscibili, seppure in presenza del consenso dei genitori. Senza dimenticare che nessuno cita il ruolo sociale e di responsabilità della scuola che deve, se del caso, proteggere il minore anche contro la famiglia stessa.