La risposta alla domanda è affermativa ma esclusivamente al verificarsi di alcune condizioni indispensabili e necessarie.
Presupposto necessario è che ignoti stiano danneggiando autovetture nel parcheggio pubblico dove il lettore parcheggia la sua auto e nel quale desidera posizione la telecamera di videosorveglianza. Altra simile circostanza è che ignoti stiano rubando o danneggiando autovetture nella zona e che verosimilmente la stessa cosa potrebbe accadere nel parcheggio pubblico adiacente l’abitazione del proprietario dell’autovettura.
In simili circostanze è opportuno che il/i proprietario/i delle autovetture danneggiate, presenti una formale denuncia/querela contro ignoti. Spesso, quando coloro cha hanno una condotta criminosa non vedono una pronta reazione da parte delle vittime, sono indotti a proseguire nei loro disegni. Inoltre è opportuno sensibilizzare la forza pubblica ad intervenire con mezzi e modi che gli sono consentiti.
Una prima norma di riferimento per l’installazione di una videocamera in un luogo pubblico è l’art. 6 della Legge 38/2009. Tale articolo ha delegato ai Comuni il diritto di autorizzare le istallazioni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici del territorio urbano al fine di tutelare la sicurezza. Il comma 7 della norma afferma “Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. In considerazione di ciò i sindaci sono autorizzati ad istallare sul proprio territorio impianti di videosorveglianza, ovviamente quando esiste lo specifico presupposto di tutelare la sicurezza.
Una seconda norma di riferimento è il D.L. 23-5-2008 n. 92 dove all’art. 6 si afferma che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. Inoltre il comma 4 dell’articolo in questione afferma che il sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto.
Anche i privati possono installare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici, tuttavia questi sistemi devono essere autorizzati dal Sindaco e devono avere come presupposto necessario la protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio che devono necessariamente essere minacciati. Queste considerazioni sono ben indicate nel Provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy dell’8 aprile 2010
E' sottinteso che devono essere rispettate anche tutte le altre prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per eventuali approfondimenti, mi può eventualmente contattare in privato.