La norma in vigore esclude categoricamente che si possano pubblicare immagini di terze persone senza il loro consenso. È possibile invece pubblicare senza il consenso solo al verificarsi di alcune condizione specificamente previste dalla norma (dovute soprattutto ai personaggi famosi e alle occasioni pubbliche). Questo perché ciascun uomo o donna è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla ecc.
Nello specifico, la legge sul diritto d’autore n.633/1941, all’art. 96 afferma “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”. Mentre l’art. 97 afferma che: “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”. In questa ultima evenienza, prima di pubblicare e condividere fotografie o ritratti è necessario assicurarsi che queste non ledano il decoro e la reputazione del personaggio ritratto in quanto si tratta di valori che attengono la dignità della persona ed espressamente tutelati all’interno della nostra carta Costituzionale all’art. 41.
Si ritiene erroneamente, quindi, che il consenso a farsi fotografare o riprendere contenga anche il consenso alla pubblicazione delle immagini. Questo non è vero. Si può autorizzare una persona a riprendere la propria immagine o scattare una foto, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderle tramite internet o in un social network.
La pubblicazione non autorizzata della propria immagine è lesiva non solo del suo diritto all’immagine, ma anche del suo diritto all’identità personale, ove possa indurre il pubblico a credere che il soggetto abbia aderito ai valori espressi nella pagina web.
Per quanto riguarda i minorenni, la normativa non li considera capaci di intendere e di volere, la loro volontà viene espressa dai genitori. Negli atti più rilevanti della gestione del figlio, i genitori devono raggiungere il consenso unanime ed in caso di disaccordo ciascuno dei due può ricorrere al giudice affinché stabilisca quale delle due decisioni è più conforme agli interessi del minore.
È pertanto possibile che i genitori, di comune accordo, decidano di pubblicare su internet o sul loro social network le foto del figlio. Un atto del genere non potrebbe essere vietato poiché padre e madre esercitano la potestà genitoriale e, quindi, sono legalmente responsabili del proprio figlio.
Ricordiamo in ultimo che chi ha prestato il consenso alla pubblicazione di una foto o di un video può sempre revocarlo in qualsiasi momento. In tal caso, chi ha pubblicato l’immagine è tenuto a cancellarla.