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Intercettazioni più ampie se i fatti sono gli stessi

Intercettazioni più ampie se i fatti sono gli stessi

Le intercettazioni autorizzate per indagare sul reato di corruzione sono utilizzabili anche se il capo di imputazione cambia e si converte in abuso d’ufficio. È necessario però che i fatti siano gli stessi; se così non è allora le intercettazioni non saranno utilizzabili e si procederà alla prova di resistenza per verificarne la gravità indiziaria. Questa la conclusione della Cassazione con la sentenza n. 23244 della Sesta sezione penale depositata il 14 giugno 2021.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: richiesti analisi dei rischi, controllo su acquisti tecnologici, e notifica di attacchi hacker entro 6 ore

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: richiesti analisi dei rischi, controllo su acquisti tecnologici, e notifica di attacchi hacker entro 6 ore

Trasparenza su beni e reti, redazione di una completa analisi dei rischi, controllo sugli acquisti di tecnologia e apparati, notifica di attacchi cyber entro 6 ore. Sono questi, in sintesi, gli obblighi a carico delle imprese rientranti nel perimetro di difesa cibernetica nazionale, previsti dal decreto legge 105/2019 e dai successivi decreti attuativi in fase di definizione o varati, come il decreto legge sull'agenzia per la cybersecurity. Energia, trasporti, telecomunicazioni, pubbliche amministrazioni e tutti i servizi essenziali dipendono dalle tecnologie informatiche e digitali e la loro sicurezza è un obiettivo prioritario. Vediamo, dunque, che cosa devono fare le imprese.

Il Data Protection Officer e l'errore sulla interdisciplinarietà delle sue conoscenze

Il Data Protection Officer e l'errore sulla interdisciplinarietà delle sue conoscenze

Il recente provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Protezione dei Dati personali (provv. n. 90 dell'11 marzo 2021) consente di trarre dalla realtà concreta che quotidianamente deve affrontare chi si occupa di data protection spunti per riflettere su competenze, requisiti e qualità che un Data Protection Officer deve possedere, argomento che operativamente si riflette nelle selezioni dei DPO.

Risarcimento del danno in ambito privacy: se la violazione è minima deve prevalere il principio della tolleranza

Risarcimento del danno in ambito privacy: se la violazione è minima deve prevalere il principio della tolleranza

In materia di violazione della privacy occorre che il soggetto passivo denunci in maniera analitica i danni sofferti senza limitarsi a eccepire che l'illecito uso dei suoi dati gli avrebbe procurato una generica sofferenza. Un comportamento questo che - secondo la Cassazione (ordinanza n. 16402/21) - è completamente inadeguato per riconoscere il danno non patrimoniale.

Dalla Commissione Ue le clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili del trattamento

Dalla Commissione Ue le clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili del trattamento

Ispezioni privacy dei committenti sui fornitori esterni (responsabili del trattamento), ma con un ragionevole preavviso: è una delle previsioni delle clausole standard dei contratti di outsourcing di trattamenti, approvate il 4 giugno 2021 dalla Commissione Ue, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr). Il testo delle clausole contrattuali tipo (in gran parte una dettagliata parafrasi dell'articolo 28 Gdpr) prevede anche una serie di allegati, in cui bisogna descrivere analiticamente finalità e modalità dei trattamenti.

Cause di separazione, la chat è prova del tradimento salvo un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito»

Cause di separazione, la chat è prova del tradimento salvo un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito»

Per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di una chat occorre un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito», che si deve concretizzare «nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta». Sono quindi inefficaci i semplici richiami, fatti dal ricorrente, ai propri scritti difensivi nei quali dichiarava che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondesse alla realtà dei fatti in essa descritta. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 12794 del 13 maggio 2021.

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