Antiriciclaggio, anche con il GDPR per il trattamento dei dati non è necessario il consenso
Anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la lotta al riciclaggio di denaro sporco resta una priorità assoluta tanto per il legislatore europeo quanto per quello nazionale. Le pur legittime aspettative di tutela della privacy non possono, infatti, in nessun caso prevalere sull’interesse alla sicurezza pubblica e alle attività di prevenzione dei reati. Non di meno, l’applicazione della normativa antiriciclaggio deve avvenire nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, diritto espressamente riconosciuto, prima ancora che dalla specifica normativa di settore, dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.