Whistleblowing, tutele estese ai consulenti e ai lavoratori autonomi
Estensione della tutela del whistleblowing ai lavoratori autonomi e consulenti. La prevede la direttiva Ue sulla protezione degli informatori (whistleblower), licenziata ieri dal Consiglio dei ministri della Ue, che ha un raggio di azione più ampio di quello descritto dalla legge italiana (n. 179/2017). L'allargamento dell'ombrello protettivo aperto dalla normativa europea (che dovrà essere recepita entro un biennio dagli stati dell'Unione) non riguarda solo i soggetti tutelati (tra cui si annovereranno, oltre ai dipendenti, anche appaltatori e tirocinanti).
Bisogna, infatti, sottolineare che sarà maggiore il numero delle imprese coinvolte (tutte quelle con più di 50 dipendenti o fatturato superiore a 10 milioni di euro annui e che ci saranno più settori interessati (non solo quelli considerati nel decreto legislativo 231/2001, ma anche altri, come la privacy).
E va anche sottolineato, nella comparazione della direttiva Ue con l'ordinamento italiano, che viene espressamente prevista la designazione di un ufficio o di una persona incaricati di dare seguito alle segnalazioni confidenziali.
La direttiva europea, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue, impone la necessità di un coordinamento con l'ordinamento italiano, che ha già più di una pletora di disposizioni sulla tutela del segnalante di illeciti: questo si registra nell'ambito pubblico (articolo 54 bis del Testo Unico del pubblico impiego), nel settore privato (articolo 6 del decreto legislativo 231/2001), nel settore bancario (articolo 52-bis del Testo Unico Bancario), Tub e finanziario (articoli 4-undecies e 4-duodecies del Testo unico finanziario, Tuf).
A una prima lettura l'impatto della direttiva Ue, peraltro, non è solo formale, ma si tratta di significative estensioni. Vediamo le principali novità. Innanzi tutto la figura del whistleblower si ampia e va ad annoverare non solo manager e dipendenti, ma anche figure esterne all'azienda, come lavoratori autonomi o consulenti, come tirocinanti o freelancer. Qui l'impatto in Italia della normativa europea deve tenere conto degli obblighi in capo ai professionisti vincolati al segreto professionale e tenuto al rispetto del rapporto di fedeltà con il cliente.
A questo proposito si sottolinea che l'art. 3 della legge 179/2017, non a caso, prescrive che le disposizioni della stessa non si applicano nel caso di obbligo di segreto professionale gravante su chi viene a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente.
Ma, passando ad altro argomento, l'estensione della tutela del whistleblower si registra anche considerando le aziende tenute ad adeguarsi e cioè tutte le imprese private con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuale superiore a 10 milioni di euro. Saranno esentate le piccole e micro imprese, salvo quelle operanti nel settore finanziario o a rischio di riciclaggio.
Terzo profilo di ampliamento della disciplina si coglie a proposito degli interessi tutelati. Nella situazione italiana le segnalazioni sono ristrette agli illeciti (i cosiddetti reato presupposto) considerati nel decreto legislativo 231/2001. La direttiva enumera, invece, ulteriori settori, come ad esempio la tutela della privacy e della protezione dei dati: ciò potrebbe preludere a un inserimento dei reati previsti dal codice della privacy tra i reati presupposto elencati nel citato dlgs. 231/2001.
Altro profilo originale della direttiva è la designazione di un referente aziendale (un ufficio o una persona) incaricata di ricevere la segnalazione e di dare seguito entro tre mesi. La normativa italiana parla di «canali informativi» e non esplicita un termine per la trattazione della notizia. La direttiva Ue, che dispone anche delle segnalazioni nella p.a. (con impatti, tutti da valutare, sul Testo Unico del pubblico impiego) prevede la possibilità di canali di segnalazione alternativi a quello interno, compreso in alcuni casi il rapporto diretto con i mass media.
Fonte: Italia Oggi dell'8 ottobre 2019 - Articolo di Antonio Ciccia Messina