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Il Responsabile del trattamento dati gode di un'autonomia propositiva nell'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, tanto da derivarne una specifica e diretta responsabilità nel caso di misure rilevatesi inadeguate. E' questo, in sintesi, il contenuto del recente provvedimento del Garante (n. 107 del 24 marzo 2022) con cui è stato sanzionato un responsabile del trattamento a causa dell'accesso abusivo al sistema informatico che gestiva per conto del Titolare.

Una sanzione di un milione di euro è stata comminata dal Garante privacy ad Autostrade per l’Italia spa (ASPI) per avere trattato in modo illecito i dati di circa 100mila utenti registrati alla app per il rimborso del pedaggio, denominata Free to X. Le criticità del servizio - che consente la restituzione, totale o parziale, del costo del biglietto autostradale per i ritardi dovuti ai cantieri di lavoro - erano state segnalate al Garante da una associazione di consumatori.

La qualificazione dei soggetti esterni destinatari di dati personali e la corretta individuazione del ruolo soggettivo loro attribuito è un processo complesso, che implica verifiche mirate e che continua a presentare non poche criticità.  Nello svolgimento delle attività di trattamento che gli sono proprie, infatti, il titolare del trattamento si trova a dover comunicare i dati personali dell’interessato a diverse categorie di soggetti, o a doverli condividere con gli stessi:

È all’attenzione della Corte Suprema USA una questione che potrebbe rivoluzionare la disciplina statunitense in materia di responsabilità degli internet provider. Il caso è stato presentato dalla famiglia di Nohemi Gonzales, una studentessa, tra le vittime dell’attacco terroristico al Bataclan, a Parigi, nel 2015.

Il trattamento di dati personali effettuato da un soggetto incaricato dal titolare, ma in assenza di investitura formale nel ruolo di responsabile o sub-responsabile, è illecito. Così la Cassazione conferma la pronuncia sanzionatoria del Garante Privacy.

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La società di servizi di conservazione dei dati è un responsabile esterno del trattamento. Questo vale per la società che ospita le informazioni sui dipendenti di una azienda. È questa una delle risposte fornite dalle «Linee-guida sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel Gdpr», diffuse in pubblica consultazione dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (siglabile con l'acronimo inglese «Edpb»), che riunisce tutti i garanti europei della privacy.

Le colpe dei responsabili del trattamento ricadono sui titolari del trattamento. Anche se il fornitore esterno di un servizio abbia disatteso le prescrizioni del titolare. È quanto stabilito dal Garante con provvedimento n. 231/2019, in un caso in cui è stata contestata ad un operatore economico l'attivazione di contratti non richiesti dagli utenti.

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lazio per 75.000 euro per non aver nominato responsabile del trattamento dati la Società Cooperativa Capodarco, a cui l’Ente aveva affidato la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, attraverso il call center regionale (ReCUP).

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Outsourcing in linea con la privacy. Quando un'azienda esternalizza i propri servizi deve preoccuparsi di stendere un contratto con il fornitore esterno, che diventa un responsabile del trattamento. Attenzione, stendere il contratto è obbligatorio, altrimenti si rischia fino a 10 milioni di euro di sanzione pecuniaria amministrativa (articolo 83 regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 o Gdpr). Insomma quando i dati personali passano da un'impresa a un'altra o a un ente pubblico occorre capire se si può fare e a che condizione si può fare.

Qual è la corretta qualificazione soggettiva, dal punto di vista della normativa 'data protection', di un cloud provider? E' un responsabile o piuttosto un titolare del trattamento? L'argomento è stato oggetto di numerose riflessioni e dibattiti nel corso del tempo e, alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, merita di essere ulteriormente sviscerato e, per quanto possibile, definito.

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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