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È antisindacale la condotta della società di consegna cibo a domicilio che rifiuta di consegnare alla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative l'informativa sull'utilizzo e il funzionamento dei sistemi automatizzati digitali introdotta dal decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022): con questa decisione il Tribunale di Palermo (ordinanza del 3 aprile 2023 RG 645/2023) lancia un segnale importante su un adempimento finora troppo sottovalutato da alcuni datori di lavoro.

Informazioni ai lavoratori anche sui sistemi decisionali di monitoraggio non integralmente automatizzati. Gli obblighi informativi non sono limitati agli strumenti integralmente automatizzati. Ciò nonostante, la formulazione letterale dell'articolo 26 del decreto-legge 48/2023, che non ha una portata né innovativa né riduttiva di obblighi informativi, i quali rimangono intatti per effetto degli articoli 13 e 15 del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

Il D.lgs 104/2022 “Decreto trasparenza” è stato pubblicato da poco più di un mese e già si sono aperti molti dibattiti, vista la complessità delle tematiche trattate e l'indeterminatezza di alcuni aspetti. Recenti Circolari, la n. 4 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la n. 20 del Ministero del Lavoro, hanno cercato di chiarire alcuni punti. In questo articolo si affronteranno alcune tematiche relative alla protezione dei dati personali; nello specifico:

Il decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022) contiene un adempimento che, a distanza di quasi un mese dalla sua entrata in vigore, sta generando tanti dubbi interpretativi negli uffici del personale: l’informativa relativa ai «sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati». Questa definizione viene direttamente dal diritto comunitario, dove viene già utilizzata per altri fini; ad esempio, nel Gdpr (regolamento 2016/679) è previsto il divieto di assoggettare un singolo individuo a una decisione generata «unicamente» da sistemi automatizzati, a meno che non siano previste adeguate misure di tutela dei diritti della persona.

Le tecnologie che usano il riconoscimento facciale sono sempre più diffuse, e se in certi casi si rivelano utili, spesso finiscono invece per diventare un umiliante strumento di discriminazione. Aumentano infatti le vicende di cronaca che raccontano di sistemi “intelligenti” che utilizzano i dati biometrici del volto umano per individuare determinate persone e colpirle con provvedimenti punitivi come negare loro l’accesso a supermercati per fare acquisti, oppure identificarle come ospiti sgraditi cacciandole da eventi pubblici, e in certi casi privarle di loro diritti come quello di manifestare pacificamente, arrivando talvolta perfino ad arrestarle ingiustamente.

L’introduzione e sempre maggior applicazione pratica di tecnologie caratterizzate dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale ha inaugurato una nuova stagione di dibattito in merito alle principali questioni etiche, sociali e giuridiche attorno all’impiego di tali tecnologie e alle relative conseguenze. A livello comunitario è emersa la necessità di garantire che le nuove tecnologie si sviluppino nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, per raggiungere finalità che non contrastino con gli interessi della collettività.

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.176 del 29.07.2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”) in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 concernente le condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, apportando una serie di modifiche al Decreto legislativo n.152 del 26 maggio 1997 riguardante l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

Informative privacy “congiunte”, alto livello di attenzione e rigorose garanzie a tutela dei lavoratori. Sono solo alcune delle indicazioni fornite dal Garante privacy sui nuovi obblighi informativi e sulle modalità di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati inseriti in contesti lavorativi. Le prime indicazioni, diffuse a fine gennaio scorso e inviate dal Garante per la protezione dei dati personali al ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si sono rese necessarie a seguito di numerosi quesiti posti da imprese e Pa, che si sono trovate a dover applicare le nuove disposizioni previste dal decreto Trasparenza (Dlgs 104/2002) nel pieno dell’agosto scorso.

L'ideatore dell'algoritmo relativo a una procedura di concorso pubblico va qualificato parte controinteressata all'ostensione, potendo questi, in caso di esibizione, vedere compromesso il proprio diritto a mantenere segreta la regola tecnica in cui si sostanzia la propria creazione.

Sin dalla nozione desunta dai papiri di Ahmes del XVII secolo a.c. l'algoritmo consiste in una sequenza finita e ordinata di operazioni elementari e chiare di calcolo che permettono di risolvere un problema. Si tratta di una procedura di calcolo ben definita che consente attraverso un insieme di operazioni effettuate in un determinato ordine, partendo da un insieme di dati (input), di ottenere un risultato atteso (output): lo stesso, applicato a una decisione amministrativa, in via informatica è in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande.

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