Il principio della trasparenza applicato al ‘Decreto Trasparenza’
Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.176 del 29.07.2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”) in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 concernente le condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, apportando una serie di modifiche al Decreto legislativo n.152 del 26 maggio 1997 riguardante l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
(Nella foto: l'Avv.Marco Soffientini, Data Protection Officer di Federprivacy)
Sotto il profilo della disciplina sulla protezione dei dati si può cogliere l’importanza del decreto in parola solo se si comprende appieno il ruolo che svolge l’istituto della trasparenza nel regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Sebbene il concetto di trasparenza non sia definito dal Regolamento (UE) 2016/6792, la trasparenza è un aspetto che da tempo si è consolidato nel diritto dell’Unione Europea diventando espressione del principio di correttezza in relazione al trattamento dei dati personali come affermato all’articolo 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea.
Lo stesso Regolamento (UE) 2016/679 contempla all’articolo 5, paragrafo 1, lett. a) il principio della trasparenza e come ha osservato il Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati con le “Linee Guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento 2016/679” (WP 260 rev.01) adottate il 29 novembre 2017: La trasparenza è un obbligo trasversale a norma del regolamento, che si esplica in tre elementi centrali: 1) la fornitura agli interessati d’informazioni relative al corretto trattamento; 2) le modalità con le quali il titolare del trattamento comunica con gli interessati riguardo ai diritti di cui godono ai sensi del regolamento; 3) le modalità con le quali il titolare del trattamento agevola agli interessati l’esercizio dei diritti di cui godono.
Il Decreto Trasparenza ha dato corpo all’istituto della trasparenza introducendo nuovi obblighi informativi. Esso all’articolo 1, comma 2 prevede che il datore di lavoro fornisca insieme alle informazioni di cui all’articolo 1° (da lettera “a” ad “s”) anche ulteriori informazioni qualora il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Infatti, Tra le informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore vi rientrano anche gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. (art. 4, paragrafo 1A, lettera s) che ha modificato sostituendolo l’art. 1 della legge 26 maggio 1997, n. 152).
L’articolo 1-bis rubricato “Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” prevede: - 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato é tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.”
Per approfondimenti sul Decreto Trasparenza, vedasi anche gli articoli:
- "Decreto Trasparenza: impatti sulla privacy dei lavoratori e ricadute operative per imprese e DPO"
- Sistemi automatizzati e privacy, lavoratori più tutelati con il 'Decreto Trasparenza'
- Decreto Trasparenza: sistemi automatizzati, l’informativa va delimitata