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La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul tema dei controlli difensivi del datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale. Con sentenza n. 18168 depositata il 26 giugno 2023 la Corte, nel confermare l’illegittimità del licenziamento di un dirigente bancario per sospetto di infedeltà, ha confermato il principio di diritto espresso nei suoi precedenti (Cassazione n. 25732 del 2021, Cassazione n. 34092 del 2021) sui limiti dei controlli del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Il Telepass non è uno strumento di controllo difensivo in senso stretto e non è nemmeno “neutro” per quanto riguarda le informazioni che può fornire sugli spostamenti effettuati da un dipendente. Di conseguenza l’utilizzabilità di queste ultime, da parte del datore di lavoro, è soggetta agli obblighi di adeguata informazione preventiva al dipendente prevista dall’articolo 4, comma 3, dello statuto dei lavoratori.

Stop ai controlli «a tappeto» da parte dell'azienda sul computer dei lavoratori. Le verifiche, infatti, possono essere consentite per motivi disciplinari solo se riguardano dati successivi all'insorgere del sospetto. È esclusa, invece, l'acquisizione di ogni tipologia di documento precedente e in violazione della normativa sulla privacy. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 25732/21 del 22 settembre 2021 che ha accolto il ricorso di una lavoratrice.

Le telecamere nascoste del datore incastrano il lavoratore infedele. Sono utilizzabili nel processo penale in cui è imputato il dipendente le registrazioni video realizzate sul luogo di lavoro per proteggere il patrimonio aziendale: le norme dello statuto dei lavoratori, che pure tutelano la riservatezza dei prestatori, non proibiscono i controlli difensivi sui beni dell'impresa. E dunque è escluso che sussista un divieto probatorio.

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Il datore di lavoro detta le regole per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, e ha il potere di controllare che l'attività lavorativa dei dipendenti sia eseguita conformemente alle direttive da esso impartite, ma d’altra parte i lavoratori hanno il diritto al rispetto della loro riservatezza secondo la disciplina principalmente prevista dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), ponendo limiti e divieti a controlli lesivi dei diritti inviolabili e il tendenziale sfavore per ogni tipo di controllo occulto, attenuato in presenza di determinate condizioni.

Non sono mancate in dottrina (e sussistono, tuttora) opinioni formatesi nel senso di sostenere come, con l'innesto della tutela del patrimonio aziendale tra le finalità tipiche ex art. 4, comma 1, Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), entro le quali, a condizione di un accordo sindacale o della autorizzazione amministrativa, è concesso al datore di lavoro di installare impianti dai quali possa derivare il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la categoria dei controlli difensivi, di fonte giurisprudenziale, non ha/avrebbe più ragione di esistere.

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Lunedì, 04 Ottobre 2021 09:43

Prima il sospetto e poi il controllo difensivo

La Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2021, n. 25732) affronta nuovamente la questione, di indubbio rilievo nomofilattico, della compatibilità dei c.d. “controlli difensivi” (concetto elaborato dalla giurisprudenza precedentemente alla modifica dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori) con l'attuale assetto normativo. La Corte, con un pronunciamento di indubbio valore esegetico, ha enunciato il seguente principio di diritto: I controlli difensivi possono essere posti in essere dal datore di lavoro solo in presenza di un fondato sospetto

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La stretta della giurisprudenza attorno ai lavoratori che fanno un uso improprio dei permessi per assistere i familiari disabili si conferma sempre più severa.  Con l'ordinanza n. 4670/2019, depositata lo scorso 18 febbraio, infatti, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi con decisione sul licenziamento del dipendente che invece di impiegare le ore di permesso “104” nell'assistenza del familiare le dedichi invece ad attività personali, confermando come una simile condotta sia idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Se siete il tipo di persona che “non stacca mai la spina”, e vi piace essere efficienti anche quando siete assenti dall’ufficio, quella di consultare la vostra email di lavoro sul vostro telefonino personale potrebbe sembrare una buona idea, ma si tratta di una soluzione non esente da effetti collaterali.

La forte diffusione dello smart working registrata negli ultimi mesi, dovuta in gran parte all'emergenza pandemica tutt'ora in corso, rende particolarmente scottante il controllo a distanza sull'impiego da parte dei lavoratori degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali, sulla prestazione lavorativa e sulla commissione di illeciti. L'unico modo per controllare il dipendente che lavori da casa è "in remoto", sulla base dei dati e delle informazioni che la tecnologia oggi consente.

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