Pubblica amministrazione, l'ente si può rivalere sul singolo dirigente, ma prima deve comunque pagare la sanzione privacy
La multa del Garante colpisce il comune e non il sindaco o il singolo dirigente. Si tratta infatti di una sanzione amministrativa atipica destinata alla persona giuridica. In buona sostanza la sanzione la pagherà l'ente ma poi lo stesso municipio dovrà avviare tutte le necessarie verifiche interne finalizzate a recuperare il danno. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con l'ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020.
Un comune siciliano ha errato nella pubblicazione all'albo divulgando informazioni personali di un dipendente in contenzioso con l'ente locale. Il Garante ha quindi sanzionato il comune e contro questa misura punitiva il sindaco ha proposto senza successo censure fino agli ermellini. Al di là delle considerazioni sull'erronea divulgazione di informazioni personali non pertinenti per un periodo temporale eccessivo risulta molto interessante la valutazione del collegio sulle responsabilità del comune. Il titolare del trattamento è l'ente nel suo complesso e sarà lui il destinatario della sanzione, in deroga al principio dell'imputabilità personale delle sanzioni amministrative stabilito dalla legge 689/1981.
Si tratta di un regime sanzionatorio particolare che individua un'autonoma responsabilità delle persone giuridiche. In pratica la multa la pagherà il comune che poi dovrà attivare ogni misura necessaria per verificare le responsabilità dei propri dirigenti, degli amministratori e di tutto il personale preposto.
(Italia Oggi, 10 settembre 2020)