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Il Garante della Privacy indica diritti e doveri dei giornalisti dopo il Regolamento UE 679/2016

Il giornalista può trattare i dati senza consenso, ma deve rispettare il limite dell'essenzialità dell'informazione; ha diritto alla segretezza delle fonti, ma deve rispettare la dignità delle persone; può mantenere il suo archivio personale, ma non deve agire in incognito. Sono alcuni dei punti fermi del difficile bilanciamento tra privacy e diritto di cronaca, alla luce delle «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», elaborate dal Garante per la protezione dei dati personali e trasmesse Ministero della giustizia per essere riportate con decreto nell'Allegato A) del Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003), la cui delibera (la numero 491 del 29 novembre 2018) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/01/2019.

Il Garante ha aggiornato il testo del precedente codice di deontologia tenendo conto del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 e del correttivo al Codice della privacy (dlgs 101/2018). Il complesso delle regole disegna il quadro dei diritti dei cittadini nei confronti della stampa.

Le regole deontologiche sono vincolanti, in quanto il loro rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali. Inoltre la loro violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro. Vediamo, dunque, come la privacy impatta sull'attività giornalistica.

Consenso - Il codice della privacy prevede che il giornalista è esonerato dall'obbligo di raccogliere il consenso per i dati particolari (sensibili, genetici, biometrici) e per i dati genetici, ma deve rispettare le regole deontologiche di settore. Inoltre possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Segreto professionale - In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali il giornalista può opporre le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Interessati - Le disposizioni del codice della privacy si applicano ai trattamenti:

a) effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti;

c) finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.

Le regole deontologiche precisano il loro ambito di applicazione estendendolo i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

Mai in incognito - Il giornalista che raccoglie notizie deve rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta. C'è un'eccezione, che scatta quando la rivelazione dell'identità e finalità comporta rischi per la incolumità del giornalista o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa.

Il giornalista deve, però, evita artifici e pressioni indebite.

Informative - Il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa privacy.

Banche dati redazionali - Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali devono rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento Ue sulla privacy. Le imprese editoriali devono indicare fra i dati della gerenza il soggetto al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento.

Archivi dei giornalisti - Gli archivi personali dei giornalisti, comunque utilizzabili per l'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, in base alla legge sulla stampa.

Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Rettifica - Il giornalista deve correggere senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Dati particolari - Quando raccoglie dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e anche dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, scattano specifiche limitazioni: il giornalista deve garantire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

Peraltro, in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Informazione essenziale - Vale il principio della indispensabilità.

La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale, infatti, non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, oppure della qualificazione dei protagonisti.

Vip - La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

Opinione - La privacy non incide sulle opinioni: commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Minori - La personalità dei minori va specificamente tutelata: pertanto il giornalista non deve pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

Nel caso del minore, inoltre, il diritto del minore alla riservatezza prevale rispetto al diritto di critica e di cronaca: qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso», che una disciplina di autoregolamentazione dei giornalisti espressamente dedicata ai minori.

Dignità delle persone - Fermo restando che l'informazione deve essere essenziale, il giornalista non deve fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né deve soffermarsi su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

Un aspetto specifico di questa regola è il seguente: salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non deve riprendere né produrre immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Non discriminazione - Il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Persone malate - Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

Però, la pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Sfera sessuale- Il giornalista deve astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite a una determinata persona, identificata o identificabile.

La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Oblio - Il regolamento Ue 2016/679 (articolo 17) prevede il diritto alla cancellazione (cosiddetto «diritto all'oblio»), in base al quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo in presenza di determinati presupposti, tra i quali il caso in cui i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

Il diritto all'oblio non è assoluto. Uno dei limiti è rappresentato dall'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Le circostanza relative a persone notorie, l'interesse storiografico e la rilevanza della circolazione delle notizie, nell'ambito di una società democratica, neutralizzano l'aspettativa individuale all'oblio.

Fonte: Italia Oggi Sette del 14 gennaio 2019 - Articolo di Antonio Ciccia Messina

Note sull'Autore

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Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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