Il cliente che registra di nascosto l'avvocato che parla male del collega non viola il Codice Privacy, e il file audio è utilizzabile in giudizio
Avvocato che parla male del collega incastrato dalla registrazione effettuata di nascosto dal cliente nello studio legale. Il file audio è utilizzabile nel processo civile in quanto riproduzione meccanica ex art. 2712 del Codice Civile né l'uso è precluso dal Codice Privacy: anche nel penale, infatti, la registrazione eseguita all'insaputa dell'interlocutore da una persona che è presente alla conversazione costituisce una prova documentale non costituisce un'intercettazione e dunque resta fuori dal campo delle garanzie ad hoc. Lo stabiliscono le s.u. civili della Cassazione con la Sentenza 20384/21.
Diventa definitiva la censura inflitta al professionista per una serie di condotte, fra le quali le espressioni offensive indirizzate all'ex collaboratore. All'uomo che sta registrando il colloquio col legale con un microregistratore nascosto l'avvocato propone di farsi restituire l'incartamento delle vertenze patrocinate dal collega e offre perfino all'interessato un posto di lavoro: cerca così di acquisire un cliente in modo non conforme a correttezza e decoro.
Decisivo ai fini della sanzione disciplinare il cd su cui finiscono le parole dell'incolpato verso l'ex collaboratore, accusato dal dominus di essere incapace e irriconoscente. Ma che evidentemente era d'accordo con l'autore della registrazione. Il file risulta utilizzabile perché nel penale, ad esempio, la registrazione audio realizzata da chi è legittimato ad assistere al colloquio non lede i diritti fondamentali dell'individuo tutelati dalla Costituzione: è quindi prova documentale utilizzabile in dibattimento ex articolo 234 Codice di Procedura Penale e non intercettazione ambientale soggetta alle garanzie ex articolo 266 CPP e seguenti.
Lo stesso Codice Privacy ne consente l'utilizzo se serve a far valere o difendere un diritto in giudizio. La registrazione effettuata nello studio legale è legittima per il Cnf che sul punto si limita a richiamare la motivazione del Consiglio distrettuale di disciplina. E il disconoscimento può trovare ingresso soltanto se l'incolpato prova che la realtà dei fatti non risponde a quella riprodotta.
Fonte: Italia Oggi del 23 agosto 2021