I cartelli di informativa sulla videosorveglianza non sono soggetti alla tassa sulla pubblicità
I cartelli di informativa con la dicitura “area videosorvegliata” e il nome dell'impresa non sono soggetti alla tassa sulla pubblicità. Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Reggio nell'Emilia nella sentenza n.186/2021, depositata il 14/07/2021.
La Ctp ha accolto il ricorso della società verso l'avviso di accertamento emesso dalla società Ica (Imposte comunali affini) srl per infedele denuncia e ritardato pagamento delle imposte di pubblicità relative alle targhe collocate sulla recinzione dell'immobile della società.
La società ricorrente riteneva illegittimo l'avviso impugnato per carenza del presupposto impositivo che, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs. n. 507/1993 (Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità) è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Infatti la società evidenziava che le targhe collocate sulla recinzione portavano la dicitura “area videosorvegliata” e la loro affissione era quindi obbligatoria in base alla normativa prevista per la Privacy e del Regolamento europeo 2016/679/Ue.
La società Ica si costitutiva in giudizio, riaffermando che il nome indicato sulle tabelle esposte era un messaggio pubblicitario, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
La commissione ha accolto la richiesta della ricorrente, che chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese, condividendone le argomentazioni. Infatti, la Ctp ha ricordato che «la normativa sulla privacy prevede l'obbligo di collocazione delle targhe con la dicitura “area videosorvegliata” sulla recinzione dell'area protetta e ben visibile da tutti i lati onde informare gli interessati del loro accesso in una zona videosorvegliata».
La commissione ha quindi affermato che l'articolo 17, lettera i) dlgs 507/1993 ha previsto che «sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie».
Pertanto, le targhe con la dicitura area videosorvegliata, esposte obbligatoriamente per legge e che non superano il mezzo metro quadrato di superficie, non sono soggette all'imposta sulla pubblicità.
Fonte: Italia Oggi del 21 luglio 2021