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Fatturazione elettronica: a rischio anche le tutele del codice della protezione industriale

I brevetti sono a rischio causa fatturazione elettronica. Non sono tanto i dati sensibili quanto piuttosto i segreti commerciali e industriali a essere più vulnerabili. A pochi giorni di distanza dalla netta presa di posizione assunta in materia dal Garante della privacy, che attraverso un apposito provvedimento sottolineava forti preoccupazioni sotto il profilo dell'utilizzabilità da parte di terzi di numerosi dati sensibili, sul banco degli imputati c'è sempre la e-fatturazione.

C'è, infatti, il pericolo che il sistema impresa perda la tutela di segreti commerciali se gli stessi sono oggetto di divulgazione e utilizzo improprio per mezzo della fattura elettronica. A essere minate sono le cosiddette informazioni segrete, così come definite dal dlgs n. 30/2005 (codice della protezione industriale) che tutela il know-how riservato e i segreti commerciali dall'acquisizione, dall'utilizzo e dalla divulgazione di informazioni aziendali ed esperienze tecniche, industriali, commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.

Come noto, dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria, tra privati, la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato attraverso l'utilizzo del Sistema di interscambio e secondo il formato xml, già in uso per la fattura p.a. La fattura elettronica, tuttavia, contiene una serie di informazioni aziendali che risultano avere i requisiti di legge di cui agli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale. Ossia, secondo il Codice della proprietà intellettuale «costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Con la fatturazione elettronica si è introdotto, quindi, un innovativo sistema senza precedenti, che veicola in blocco, su canali telematici predisposti e certificati dall'amministrazione finanziaria, verso ambienti di conservazione digitale esterna non più controllati dalle imprese, un intero patrimonio aziendale di proprietà delle stesse, che corrisponde ai suddetti requisiti poiché composto da informazioni e competenze che rappresentano il frutto di ricerche e sviluppo, investimenti, creatività, iniziative commerciali che sono fattori chiave per sviluppare e mantenere un vantaggio competitivo. Informazioni segrete che possono essere di natura tecnica ovvero di conoscenza strategica di breve e lungo termine tra i quali è possibile includere le informazioni riferite a invenzioni brevettate o non brevettate, know-how, materiali, produzione di processi, riferimenti a partner strategici quali clienti e fornitori, metodi e strategie commerciali e informazioni su costi e prezzi. Tuttavia, nonostante la fatturazione elettronica osservi i requisiti di autenticità dell'origine, di integrità del contenuto e di leggibilità unitamente all'utilizzo appropriato dei canali telematici predisposti dall'amministrazione finanziaria, occorre applicare una tutela maggiore affinché le informazioni commerciali siano utilizzate in modo improprio da terzi, motivati a conoscere le scelte degli operatori economici e profilarne le caratteristiche.

Si viene a creare un paradosso per cui informazioni che ricadono sotto l'ombrello della tutela della proprietà intellettuale finirebbero invece nel flusso di dati conosciuti da terzi.

Si afferma quindi, in primis, un presupposto legislativo che reputa necessario che le imprese adottino ogni ragionevole sforzo per mantenere la riservatezza del proprio segreto commerciale e con questa espressione si definisce un'informazione dalla quale l'azienda può ricavare un vantaggio economico. Questo vantaggio è ciò che differenzia il sottoinsieme chiamato «segreti commerciali» dal concetto generale di informazioni riservate e fornisce le basi per la protezione delle suddette disposizioni normative.

È evidente, che emergono delle lacune dal punto di vista normativo rispetto all'attuazione della fatturazione elettronica, tali da arrecare delle preoccupanti incertezze alle imprese per vedersi indotte, di fatto, a rinunciare alla tutela prevista dal codice della protezione industriale. In sostanza, verrebbe meno quel requisito, previsto dal dlgs 30/2015 che legittima le imprese al controllo delle informazioni mediante l'adozione di adeguate misure per mantenerle segrete. Basti pensare che attualmente per la generalità delle imprese non esiste alcun interesse pubblico di inoltrare all'esterno in blocco i flussi documentati da fatture elettroniche.

Ciò comporta degli effetti devastanti e irreversibili per le imprese detentrici e per l'intero sistema economico, in sostanza, l'impresa con la divulgazione di informazioni ritenute segrete ai sensi del dlgs 30/2005 renderebbe praticamente note le informazioni segrete rendendole potenzialmente accessibili anche a operatori del settore in larga scala e nei casi estremi e illeciti a uso per fini diversi da quelli originariamente previsti. In tal senso, appare anche complicato concepire come dal punto di vista delle sanzioni si possa invocare l'art. 623 del codice penale recentemente modificato dal decreto legislativo approvato lo scorso 8 maggio, inasprendo le pene, in attuazione della Direttiva Ue 943/2016, verso chiunque avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali li rivela o li reimpiega a proprio o altrui profitto, venendo appunto meno i requisiti di segretezza secondo i presupposti appena descritti.

L'introduzione della fatturazione elettronica è da considerarsi una svolta epocale sia per le imprese sia per gli intermediari professionisti e non, incaricati ad assistere le imprese e che vedranno modificare drasticamente i processi di generazione dei flussi attivi e passivi e la conservazione da documentale a digitale. Ma è anche vero che le pmi e le start-up sono le più esposte a un uso distorto delle informazioni in quanto non dispongono di risorse sufficienti per cercare di sorvegliare il mercato ed entrare in contenziosi e controversie in materia di violazione dei dati.

Ma c'è anche un importante profilo fiscale da considerare riguardo alla fatturazione elettronica, secondo cui la generica descrizione della cessione o prestazione in fattura configura una violazione dell'articolo 21 dpr 633/1972, laddove tra gli elementi da indicare in fattura è prevista «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione» e ovviamente gli ulteriori elementi essenziali che identificano il cedente o prestatore, il committente o cessionario, partita Iva, il corrispettivo, sconti e per prassi, si indicano le modalità di pagamento e in taluni casi vengono richiesti, in virtù di accordi tra le parti, una serie di report a supporto che certificano le prestazioni o cessioni eseguite oggetto di fatturazione.

La soluzione sta nell'assolvere in modo puntuale il dettato normativo. Ciò esclude possibili contestazioni di genericità della fattura elettronica che potrebbe comportare l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, per violazione delle norme in tema di inerenza (articolo 109 Tuir) e l'indetraibilità dell'Iva, con irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 9 dlgs 471/1997 («Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità»).

Fonte: Italia Oggi Sette del 26 novembre 2018 - Articolo di Enrico De Fusco

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