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Fascicolo Sanitario Elettronico, d'obbligo il consenso degli interessati

Il Fascicolo Sanitario Elettronico richiede il consenso esplicito dell'interessato. I dati sanitari sono delicatissimi e meritano il più alto grado di protezione. Lo ha specificato il Garante della privacy nel provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 (Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario).

Nel provvedimento, che spiega le ricadute in ambito sanitario del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679, il Garante conferma che ci vuole il consenso per i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico: l'acquisizione del consenso, spiega il Garante, è condizione di liceità del trattamento, richiesta dalle disposizioni di settore, precedenti all'applicazione del Regolamento.

In materia il Dpcm 178/2015 prevede che alcune informazioni di particolare delicatezza sono inseribili nel Fse solo con uno specifico consenso dell'interessato (sieropositività, interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia, uso di sostanze stupefacenti, parto in anonimato, attività dei consultori).

Ci sono, poi, due forme di consenso: quello all'alimentazione del Fse (in mancanza del quale il Fse rimane vuoto e, quindi, non accessibile né per finalità di cura, né per finalità di ricerca e di governo) e quello alla consultazione del Fse per finalità di cura, da esprimere successivamente al consenso all'alimentazione.

Sempre in materia di autonomia nell'uso dei propri dati sanitari il regolamento 178/2015 garantisce la possibilità di non far inserire alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (per esempio, con riferimento all'esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco).

Questo «oscuramento» è accompagnato dalla ulteriore garanzia che non si sappia nemmeno che l'interessato ha effettuato tale scelta («oscuramento dell'oscuramento»). I consensi devono essere preceduti da una esaustiva informativa. Andando, infine, sul pratico, i diversi tipi di consenso possono essere manifestati e revocati direttamente dall'assistito, sia utilizzando strumenti telematici, sia mediante dichiarazione resa a un soggetto delegato dalle Aziende sanitarie della regione (per esempio i medici di medicina generale o altri operatori autorizzati.

Fonte: Italia Oggi Sette del 16 settembre 2019

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