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Dlgs 101/2018, contestazioni al bivio tra condono parziale o la difesa

È arrivato il momento delle scelte per i procedimenti pendenti su violazioni al vecchio codice della privacy: sfruttare un condono parziale (pagamento di 2/5 del minimo edittale) oppure difendersi. Ci sono pro e contro in ogni opzione e non bisogna fare decorrere il termine previsto dalla legge per fare l'una o l'altra cosa. Ci si riferisce al decreto legislativo 101/2018, che ha adeguato la legislazione italiana al regolamento europeo sulla privacy n. 2016/679, e che ha scritto all'articolo 18 una norma sulla definizione agevolata dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della privacy (dlgs 196/2003).

Si pensi a una omessa o inidonea informativa, a una omessa notificazione al Garante, a violazioni delle misure minime di sicurezza o alle violazioni del registro delle opposizioni per il telemarketing e così via.

Ci si sarebbe aspettati una norma che consentisse con ampiezza il ricorso alla definizione agevolata. D'altra parte si tratta di 1.200 procedimenti pendenti, con un introito di poco meno di 4,9 milioni di euro (è l'ammontare stimato dei 2/5 potenzialmente incassabili).

Ma non è proprio così. Ci sono delle strettoie in ingresso, in quanto le esclusioni dal beneficio sono significative. La norma esclude dal beneficio chi non ha ricevuto al 25 maggio 2018 un atto di contestazione della violazione o una notifica degli estremi della violazione; ma anche per chi l'ha ricevuto la strada è sbarrata se dopo il 25 maggio 2018 è arrivata l'ordinanza-ingiunzione del Garante. Sono due casi sottratti alla corsia preferenziale e che continuano a impegnare i funzionari del garante della privacy. Nel caso di procedimenti pendenti al 25 maggio 2018, senza che però sia stata ricevuta la contestazione/notificazione, gli uffici dell'autorità garante dovranno procedere con le regole ordinarie. Chi ha ricevuto una contestazione dopo il 25 maggio 2018 per una violazione pregressa può difendersi nel procedimento (presentare memorie difensive entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione), deve aspettare poi la chiusura del procedimento con una archiviazione o con una ordinanza, che potrà ancora impugnare davanti al tribunale. L'esclusione di chi ha ricevuto una contestazione dopo il 25 maggio 2018 appare non certo in linea con il principio costituzionale di uguaglianza, in quanto l'inclusione o l'esclusione dal condono dipende da fattori casuali (come l'ordine della lavorazione delle pratiche).

Chi, invece, senza dubbio, rientra nella definizione agevolata ha tempo fino al 18 dicembre 2018 per pagare e sa cosa deve pagare, perché il Garante ha stilato una tabella con tutti gli importi. Una volta pagato è meglio, anche se non è obbligatorio, dare comunicazione al Garante o trasmettere copia del pagamento, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [email protected].

A proposito delle modalità di calcolo è utile ricordare che gli importi della tabella compilata dal Garante sono gli unici cui fare riferimento, anche quando gli atti di contestazione/notificazione ricevuti hanno applicato aumenti o diminuzioni della sanzione: in sostanza conta solo il minimo edittale delle varie sanzioni, cui va applicata la decurtazione, arrivando ai 2/5. La norma non dice nulla della ipotesi di versamenti incompleti entro il 18 dicembre 2018: la giurisprudenza chiarirà se ciò comporta una decadenza (con ripristino dell'obbligo di pagamento delle cifre maggiori) oppure solo l'obbligo di un versamento integrativo (per arrivare ai 2/5), eventualmente maggiorato di interessi per il ritardato pagamento.

La definizione agevolata è solo una delle opzioni, lasciate alla libera scelta del soggetto incolpato. Quest'ultimo potrà decidere di non aderire al condono e di difendersi fino all'ultimo, confidando di riuscire a pagare niente.

Fonte: Itaia Oggi dell'8 ottobre 2018 - Articolo a cura di Antonio Ciccia Messina

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