Dalla Corte Ue il primo ok all’accesso dei clienti agli atti riservati Bankitalia
Il risparmiatore vittima dell’insolvenza della sua banca può avere accesso alle informazioni riservate di Bankitalia anche quando non è ancora iniziato un procedimento civile o commerciale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia del’Unione europea (sentenza 13 settembre 2018, C-594/16) ponendo però delle precise condizioni.
La controversia - La decisione risolve una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato italiano il 15 novembre 2016 riguardo la compatibilità con la normativa europea dell’articolo 7 del Dlgs 385/1993 che prevede il segreto d’ufficio sulle informazioni in possesso di Bankitalia.
Il correntista di un istituto di credito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, aveva subito delle conseguenze pregiudizievoli dall’insolvenza della sua banca.
Aveva allora chiesto di accedere agli atti relativi al procedimento di liquidazione per verificare la sussistenza dei presupposti per un’azione di responsabilità civile nei confronti sia dell’istituto di credito sia nei confronti di Bankitalia, quale autorità di vigilanza. Gli era stato opposto però il segreto di ufficio.
Il correntista aveva impugnato il provvedimento di diniego di Bankitalia dinanzi al Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso, sostenendo che agli atti potesse darsi accesso solo ai fini di difesa dell’incolpato in uno specifico procedimento sanzionatorio curato dall’autorità di vigilanza.
La sentenza era stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato invocando tra l’altro l’articolo 53, paragrafo n. 1, della direttiva 2013/36/Ue, che prevede la possibilità di accedere agli atti quando le informazioni riservate non riguardino terzi e possano essere comunicati nell’ambito di procedimenti civili e commerciali.
Le regole Ue - Investita della questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato, la Corte di giustizia Ue ha preso le mosse proprio dalla direttiva 2013/36/Ue relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. Essa istituisce un sistema di vigilanza incentrato sullo scambio di informazioni tra le autorità dei diversi Stati membri e l’obbligo del segreto, fissato dall’articolo 53 di tale direttiva, è volto a salvaguardare l’interesse generale alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione.
È lo stesso articolo che ammette però la divulgazione delle informazioni riservate, a beneficio delle persone direttamente interessate dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio.
La Corte di giustizia - Secondo la Corte di giustizia, l’articolo 53 intende consentire l’accesso alle informazioni «ai fini del loro utilizzo nell’ambito di procedimenti civili o commerciali».
Tuttavia da nessuna indicazione testuale o sistematica può dedursi che la divulgazione sia consentita unicamente nell’ambito di procedimenti civili o commerciali gia avviati; del resto, sarebbe contrario ai requisiti di buona amministrazione della giustizia costringere il richiedente ad avviare un procedimento civile o commerciale per ottenere l’accesso alle informazioni riservate in possesso delle autorità̀ competenti. Perciò:
- tale possibilità di accesso deve essere considerata un’eccezione da interpretare restrittivamente e da consentire solo quando il richiedente abbia fornito indizi precisi e concordanti riguardo alla pertinenza delle informazioni richieste rispetto al procedimento da promuovere, del quale va specificato il concreto oggetto;
- il richiedente viene vincolato all’utilizzo di tali informazioni solo all’interno del futuro procedimento.
La Corte conclude che spetta in ogni caso alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 10 dicembre 2018