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Controlli da remoto, è il datore di lavoro l'unico soggetto autorizzato

La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti, attraverso sistemi di controllo da remoto, fanno capo esclusivamente al datore di lavoro. L’Ispettorato del lavoro non può, quindi, rilasciare il provvedimento autorizzativo, disciplinato dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), nelle ipotesi in cui il titolare dei dati acquisiti (immagini o tracciamenti) non coincida con il datore istante ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro, come, ad esempio, la società committente nell’ambito di un contratto di appalto o franchising con il medesimo istante.

Fonte: Il Sole 24 Ore - di Antonella Iacopini, ispettore del lavoro*

*Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza

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