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Carlo Pikler

Avvocato, Centro Studi Privacy and Legal Advice. Coordinatore del Gruppo di Lavoro Federprivacy sulla protezione dei dati personali nelle amministrazioni condominiali.

La videosorveglianza privata è uno dei temi centrali nel dibattito sulla protezione dei dati personali, in particolare, sempre di più attenzionata è la questione che riguarda l’installazione di telecamere da parte dei soggetti privati sia nelle aree condominiali che nelle aree di pubblica via.

Partiamo dal presupposto che il privato può legittimamente installare una propria telecamera anche sulle mura condominiali. Tale tipo di intervento è stato considerato legittimo in virtù dell’articolo 1102 Codice civile che dà la possibilità al singolo condomino di utilizzare il bene comune senza pregiudicare il pari uso agli altri comproprietari e senza mutare la destinazione del bene comune.

L’installazione delle telecamere in un condominio, a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida 3/2019 pubblicate il 20/1/2020, deve necessariamente commisurarsi con l’attività di accountability e di analisi dei rischi che dovrà effettuare lo studio di amministrazione tenendo conto dei princìpi espressi dal GDPR, quale quello della minimizzazione e della finalità del trattamento.

L’eterno dilemma che si pone l’amministratore di condominio: la richiesta del condòmino di visionare questo o quel documento può essere accontentata o si viola la riservatezza? Si rientra nell’esame sul “bilanciamento degli interessi” che per essere gestito necessita di una valutazione che non può prescindere dall’esame della norma ma anche dai principi di minimizzazione e di accountability.

Con l’entrata in vigore del Gdpr il tema sulla videosorveglianza è stato oggetto di studi e approfondimenti specifici ad opera dei garanti europei i quali, in particolare, hanno predisposto le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Importanti sono i chiarimenti resi circa la non applicazione del Regolamento europeo e quindi delle disposizioni collegate alla normativa sul trattamento dei dati personali, quando una persona non è in alcun modo individuabile e, pertanto: «nell’ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)».

Con l'entrata in vigore del Gdpr il tema sulla videosorveglianza è stato oggetto di alcuni studi e approfondimenti specifici ad opera dei garanti europei i quali, in particolare, hanno predisposto all'esito della seduta del 9-10 luglio 2019, attraverso il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) del Comitato europeo della Protezione dei dati personali (European data protection board - Edpb), le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

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