Videorveglianza, se non ci sono mutamenti all'azienda che subentra può bastare la notifica
Il mero subentro di una impresa in locali già dotati degli impianti audiovisivi o altri strumenti similari non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato) previste dall’articolo 4 della legge 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti.
Sono tali le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 1881/2019 del 25 febbraio 2019, in merito a modifiche degli assetti societari per fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o ramo d’azienda che determinino il cambio di titolarità dell’impresa che, in precedenza, aveva già installato gli impianti in questione.
È stato chiesto se, in tali circostanze, si renda necessario rinnovare l’autorizzazione o l’accordo, ovvero sia sufficiente che della modifica della proprietà ne sia data informazione all’Ispettorato del lavoro competente.
Appellandosi, verosimilmente, al principio della semplificazione delle procedure, l’ Ispettorato nazionale del lavoro ritiene di dover ricercare la soluzione non tanto nei profili formali legati alla titolarità dell’impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito la legittima installazione degli impianti. In breve, non devono essere intervenuti mutamenti delle esigenze organizzative e produttive per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, né le modalità di funzionamento dell’impianto.
Ciò non toglie, tuttavia, che il titolare subentrante debba dare comunicazione della variazione all’Ispettorato che ha rilasciato l’autorizzazione degli impianti e attesti che, con il cambio dei titolarità, non sono mutati né i presupposti che hanno legittimato il rilascio dell'atto, né le modalità di uso.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2019