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L’art.40 del GDPR costituisce uno degli strumenti che possono aiutare professionisti, micro, piccole e medie imprese, talvolta fermi all’approccio prescrittivo del “vecchio” Codice Privacy, a migliorare sensibilmente la loro compliance al Regolamento europeo aumentando la loro “accountability”.

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I codici di condotta sono importanti strumenti di accountability previsti dal GDPR che possono generare fiducia negli utenti e conferire certezza del diritto, elementi assolutamente necessari per lo sviluppo del mercato digitale, e allo stesso tempo essi possono consentire alle imprese pubbliche e private che li adottano di gestire al meglio i rischi inerenti i trattamenti di dati personali, ossia gli eventuali impatti negativi sui diritti, libertà e dignità degli interessati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Il Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Il Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro, emanato ai sensi dell'art. 40 del GDPR, riguarda soggetti imprenditoriali iscritti nell'apposito albo che è articolato in cinque sezioni: agenzie di somministrazione di tipo generalista, di tipo specialista, agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

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Basta un messaggio istantaneo per avvisare che si sta per essere segnalati per non avere pagato le rate di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo. E sui cattivi pagatori scatta l'oblio al massimo dopo 5 anni dalla scadenza del contratto. Mentre ogni due anni bisogna fare il tagliando agli algoritmi usati per dare un voto ai debitori.

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In venticinque anni la privacy ha fatto un passo intero indietro e uno mezzo avanti. Il livello di chiarezza e di adeguatezza delle norme è insufficiente. La difficoltà delle imprese ad adeguarsi è la conseguenza diretta di disposizioni incapaci di esprimere regole certe e prescrizioni comprensibili. A cascata abbiamo la ineffettività della legge e lo scadimento di tutela effettiva della riservatezza (sì, ha ancora un senso usare questa parola). La fiducia degli interessati è diminuita più di quanto sia aumentata la loro consapevolezza (in genere antidoto alla sfiducia). La trasparenza dei trattamenti è opacizzata da surplus (a volte doloso) di informazioni, è facilmente eludibile e non tocca il cuore dei problemi (utilizzo arbitrario dei dati).

L’accountability richiede urgentemente un repertorio europeo sul Gdpr. Ci vuole un catalogo delle pronunce e dei provvedimenti, delle linee guida e dei codici di condotta. Si deve abbinare un massimario dei provvedimenti sanzionatori e degli atti di rilevanza generale. Bisogna costruire, e siamo già in ritardo, il digesto europeo del Gdpr o se si preferisce il data base europeo, indicizzato e di pronto utilizzo, in tutte le lingue dei paesi in cui si applica il Gdpr.

Niente telemarketing dopo cena o di domenica; obbligo del call center di dire dove è stato preso il numero di telefono; inserimento veloce nelle liste nere di chi non è interessato o revoca il consenso alle chiamate. Sono alcune delle novità inserite nel codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, approvato dal Garante della privacy (provvedimento n. 70 del 9 marzo 2023).

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Come previsto dall’articolo 40, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 l’Autorità Garante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il registro dei codici di condotta. Come noto l’art. 40 del Regolamento prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del Regolamento in specifici settori di attività e che tali codici devono essere approvati dall’autorità di controllo competente e pubblicati.

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Con provvedimento del 7 marzo 2024, il Garante ha approvato il “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling ” e ha accreditato l’Organismo di Monitoraggio preposto alla verifica del suo rispetto. L’impegno proattivo di implementare le misure del Codice è subordinato all’adesione dei soggetti che volontariamente decidono di vincolarsi agli obblighi dettati dallo stesso Codice.

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