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Dat, un database unico e informatizzato per le disposizioni anticipate di trattamento

Testamenti biologici tutti in una banca dati nazionale informatizzata e blindata. Il maxi contenitore delle Dat (disposizioni anticipate di trattamento) avrà accessi monitorati (registrati per 12 mesi) e conterrà anche le Dat già presentate ai comuni, Asl e notai, che avranno sei mesi (dalla partenza effettiva della Banca dati unica) per riversare i bio-testamenti già presentati. È quanto dispone il decreto ministeriale, firmato il 10 dicembre 2019 dal ministro della salute Roberto Speranza, sul data base, che contiene le dichiarazioni di chi non vuole essere sottoposto a determinate cure oltre che le nomine del fiduciario eventualmente designato per curare l'esecuzione delle disposizioni stesse.

Il provvedimento, da lungo atteso, consente la circolarità delle informazioni sui bio-testamenti, circolarità essenziale per poter rispettare le volontà degli interessati. La banca dati è consultabile dal medico curante e dal fiduciario. I dati arriveranno dalle anagrafi comunali, dai notai e delle regioni in cui è operativo il Fascicolo sanitario elettronico (che ha una sezione dedicata alle disposizioni anticipate di trattamento). Il titolare della banca dati, anche ai fini privacy, è il ministero della salute. Dopo 10 anni dal decesso, i dati verranno cancellati.

La legge di Bilancio del 2018, n. 2015/2017, all'articolo 1, commi 418 e 419, ha istituito presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), compiutamente disciplinate dalla legge 219/2017. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento sono le dichiarazioni mediante le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, ed anche il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. È la risposta all'accanimento terapeutico e rende effettiva la autodeterminazione del malato.

Il testamento biologico può farsi in diversi modi: andando da un notaio e sottoscrivendo un atto pubblico o una scrittura privata autenticata; oppure mediante una scrittura privata consegnata personalmente dall'interessato presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro.

In questo caso le Dat possono essere presentate esclusivamente dal disponente e solo presso il comune di residenza. Inoltre l'ufficiale di stato civile del comune non partecipa alla redazione delle Dat né fornisce al proposito informazioni. Alla consegna viene rilasciata una ricevuta.

Ma ci sono anche altre possibilità. Le Dat possono essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie: ciò a condizione che le regioni, nell'adottare la cartella clinica telematica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, abbiano anche previsto e disciplinato la raccolta di copia delle Dat, compresa l'indicazione del fiduciario e il loro inserimento nella banca dati. Il problema era ed è riunire tutte queste Dat in un unico contenitore nazionale a disposizione di chi ne deve dare effettivamente uso e cioè il medico, che deve sapere se può praticare o no una certa terapia, e il fiduciario che deve sapere cosa deve fare in rappresentanza dell'interessato.

Fonte: Italia Oggi del 12 dicembre 2019 - Articolo di Antonio Ciccia Messina

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