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Durante la sua ultima sessione plenaria del 9 ottobre 2024, l'European Data Protection Board ha adottato un parere su alcuni obblighi derivanti dal ricorso a responsabili del trattamento e sub-responsabili, le linee guida sul legittimo interesse, una dichiarazione per stabilire ulteriori regole procedurali per l'applicazione del GDPR, e il proprio programma di lavoro nel biennio 2024-2025.

La gestione del marketing e la salvaguardia dei dati personali, questione irrisolta? Il Codice Privacy prima e il Gdpr, poi, non hanno risolto l’annosa questione relativa al trattamento dei dati per finalità di marketing. I coni di ombra derivati dalle più disparate interpretazioni hanno favorito un clima di incertezza in coloro che trattano dati per finalità di marketing diretto. Una delle principali indecisioni è l’individuazione di una corretta base giuridica che legittimi il trattamento di dati personali dell’Interessato che verrà contattato.

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Per essere lecita la pubblicità deve essere trasparente, veritiera, non ingannevole o suscettibile di forzare la scelta del consumatore. Ciò perché l’ordinamento tollera una pubblicità che sia persuasiva ma non anche manipolativa della volontà della persona che deve rimanere libera di effettuare le sue scelte.
Proprio l’effettività della scelta è il valore che può essere leso da scorrette forme di pubblicità personalizzata. Infatti, il ricorso a un’intensa profilazione espone l’interessato a un più ampio rischio di manipolazione.

Tre recenti provvedimenti del Garante per la privacy (Provv. 25 novembre 2021 [9737185], [9736961], [9738356]) ci consentono di tornare sul tema delle liste consensate nel marketing e richiamare il principio per cui chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati.

Con la sentenza del 4 ottobre 2024 resa nella causa C-621/22, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata riguardo all'utilizzo del legittimo interesse come base giuridica prevista dal GDPR, relativo a quei casi in cui è lecito trattare i dati personali senza consenso dell’interessato, sulla base appunto di un interesse legittimo del titolare del trattamento.

Il Garante per la protezione dei dati personali manda un segnale forte a Tik Tok. L’Autorità, con un provvedimento d’urgenza adottato lo scorso 7 luglio, aveva avvertito la piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso.

In data 11 luglio 2022 l’Ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali italiana ha reso noto che la medesima Autorità ha adottato in data 7 luglio 2022 un provvedimento di urgenza nei confronti di Tik Tok col qual ha avvertito la piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare ad essi pubblicità personalizzata senza un loro esplicito consenso.

Il legittimo interesse "non può surrogare - in via generale - il consenso dell'interessato quale base giuridica del marketing", salvo quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 130 comma 4 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ossia il caso di soft spam.

La p.a. non deve chiedere il consenso per trattare dati. Il Garante, nel provvedimento n. 14 del 27 gennaio 2022, ha scritto a chiare lettere che, al fine di adempiere «compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di poteri pubblici», i soggetti pubblici non sono tenuti a chiedere all'interessato alcun consenso o autorizzazione. L'intervento del Garante è tanto più opportuno a fronte di una prassi molto spesso confusa, nella quale gli enti pubblici talvolta pensano che chiedere il consenso sia al massimo qualcosa in più, ma innocuo.

Molti possono solo sognare di comparire nelle classifiche degli uomini più ricchi stilate da Forbes, ma a quanto pare alcune delle famiglie più facoltose dell’Ungheria non hanno affatto gradito di vedersi pubblicate nella prestigiosa rivista senza essere state preventivamente interpellate, e per questo hanno deciso di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati magiara, la quale ha in parte accolto i loro reclami multando la casa editrice.

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Privacy Day Forum: il servizio di Ansa

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