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Giornalismo e pubblicazione foto di minori: quale deontologia privacy?

Il diritto di informazione e il diritto a una crescita armonica del minore si fronteggiano ma il primo recede quasi sempre rispetto al secondo. Così avviene anche rispetto alla privacy del minore che ha sempre la precedenza sul diritto di cronaca. Il Garante della Privacy ha sanzionato in molti casi testate giornalistiche digitali e non per avere pubblicato delle foto di minori mentre si narrava di un fatto di cronaca. Si invita a stare in guardia dalle frasi di senso comune del tipo: “il minore è ripreso da lontano e quindi la foto si può pubblicare”. Non è così. Quando si tratta di minori bisogna sempre opacizzare il volto in modo che il soggetto non sia riconoscibile.

Quando si tratta di minori bisogna sempre opacizzare il volto in modo che il soggetto non sia riconoscibile.
Il Considerando n.38 del GDPR si preoccupa di raccomandare una tutela speciale per i minori, ritenuti incapaci di rendersi conto dei rischi cui vanno incontro:

“(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

L’art.7 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell’attività giornalistica” detta il principio-guida: “3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

La regola è: garantire l’anonimato del minore.

Esistono rarissime eccezioni in cui si valuta che la pubblicazione sia nell’interesse oggettivo del minore. Il giornalista fa la valutazione sotto la propria responsabilità

Esistono rarissime eccezioni in cui si valuta che la pubblicazione sia nell’interesse oggettivo del minore. Chi fa questa valutazione? Il giornalista sotto la propria responsabilità. Pensiamo alla foto-notizia che ha fatto il giro del mondo in cui appare il piccolo profugo siriano deposto senza vita su una spiaggia della Turchia a simboleggiare la piaga umanitaria dei bambini di questo popolo. Il giornalista qui ha valutato necessario pubblicare per denunciare la grave situazione. Tuttavia il piccolino, sebbene riconoscibile dagli indumenti, è voltato di spalle e non è possibile scorgerne il volto.

In questo ambito, i due fari illuminanti del giornalista sono il principio dell’essenzialità della notizia e l’interesse oggettivo del minore.

Prima di pubblicare, è opportuno farsi sempre questa domanda: la pubblicazione della foto del minore è davvero indispensabile (essenziale) per raccontare la notizia? Se la risposta fosse affermativa, facciamoci questa ulteriore domanda: questa pubblicazione influirà sulla crescita armonica del minore?


Mai pubblicare la foto del minore in un caso di cronaca che possa in qualche modo gettare un’ombra sul minore. Ultimamente il Garante della Privacy si è pronunciato sulla vicenda di una minore (17 anni) la cui immagine ben riconoscibile è stata pubblicata tra le persone che sciamavano all’uscita di un rave party e venivano identificate al posto di blocco delle forze dell’ordine.

Il Garante Privacy in merito a questo caso nel Provvedimento n. 265 del 22 giugno 2023 si è così pronunciato: “pur se con riguardo al trattamento di dati personali per finalità giornalistiche non è, di regola, richiesto il consenso della persona ritratta, è tuttavia necessario che detto trattamento si muova nel perimetro del principio di essenzialità dell’informazione, nonché, nel caso in cui la notizia coinvolga soggetti minori di età, delle specifiche norme a tutela di questi ultimi (nello specifico, l’art. 7 delle Regole deontologiche e la Carta di Treviso), specie laddove il contesto della narrazione sia idoneo a produrre, come nel caso di specie, un riflesso negativo sulla rappresentazione dei medesimi, incidendo in tal modo sul loro sviluppo; […] la diretta identificabilità della minore, tenuto anche conto della connotazione negativa attribuita ai fatti come desumibile dal titolo utilizzato per veicolare la notizia, rilevava quale circostanza idonea a determinare un pregiudizio in capo alla medesima, senza che ciò risultasse giustificato da specifici motivi di interesse pubblico tali da far ritenere superabile, nel caso concreto, il generale principio di anonimato dei minori (cfr. art. 7 delle Regole deontologiche relative ai trattamenti con finalità giornalistiche)”.

Preme evidenziare che la testata telematica sanzionata dal Garante, prima di ritrovarsi di fronte all’Authority, era stata raggiunta dalla richiesta dei genitori della minore di eliminarne le foto. Il giornale però non aveva dato riscontro alla richiesta e aveva mantenuto la pubblicazione on line. Così i genitori non hanno avuto altra scelta di tutela e sono stati costretti a inoltrare reclamo al Garante.

Si ricorda che nell’ambito privacy è obbligatorio rispondere entro il termine ultimo di 30 giorni dal momento in cui è giunta la richiesta. Pertanto la viva raccomandazione è quella di rispondere sempre alle richieste privacy indirizzate al giornale. Alcune saranno fondate mentre altre saranno non plausibili. Tuttavia, è necessario sempre rispondere entro i 30 giorni. Sarà possibile anche opporre un motivato rifiuto, ma l’importante è rispondere.

Note Autore

Deborah Bianchi Deborah Bianchi

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