Regno Unito: dal garante inglese una guida operativa per i sistemi di videosorveglianza
Il Garante inglese (ICO – Information Commissioner’s Office) a Ottobre 2022 ha rilasciato una guida operativa per i diversi sistemi video che effettuano trattamenti di rilevazione o registrazione immagini, come ad esempio le telecamere per la lettura targhe, le body cam, i droni o sistemi di riconoscimento facciale.
La guida si prefigge l’obiettivo di aiutare Titolari e Responsabili a trattare i dati personali in maniera conforme al quadro normativo nazionale (UK General Data Protection Regulation - UK GDPR- e Data Protection Act 2018 -DPA 2018 -) e a rispettare i principi base in tema di protezione dei dati personali come la progettazione by design e by default, la liceità, la trasparenza e il rispetto dei diritti delle persone.
La guida, inoltre, fornisce suggerimenti e liste di controllo basate sulla normativa inglese che consentirà di:
- Trattare i dati personali in modo lecito nel rispetto del UK GDPR e DPA 2018;
- Implementare efficienti sistemi di videosorveglianza;
- Consentire l’utilizzo dei dati personali trattati secondo le finalità della raccolta;
- Rassicurare gli interessati sulle modalità di trattamento;
- Aumentare la fiducia del pubblico sull’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- Ridurre i rischi di danno reputazionale.
Si tratta di una guida rivolta anche alla videosorveglianza pubblica sebbene il quadro normativo dovrà tenere in considerazione anche la seguente disciplina:
- Freedom of Information Act 2000 (FOIA);
- Freedom of Information (Scotland) Act 2002 (FOISA)
- Human Rights Act 1998 (HRA);
- Surveillance Camera Code of Practice issued under the Protection of Freedoms Act 2012 (PoFA).
In particolare, le Autorità pubbliche che implementano sistemi di videosorveglianza dovranno tenere in considerazione il codice di condotta per le telecamere di sorveglianza (Surveillance Camera Code of Practice c.d. Codice SC) introdotto nel 2013 dal Protection of freedom Act del 2012.
Esso ricomprende tra i sistemi di videosorveglianza:
a) I sistemi a circuito chiuso e di riconoscimento targhe;
b) Qualsiasi altro sistema di registrazione o rilevazione di immagini con finalità di sorveglianza;
c) Qualsiasi sistema di memorizzazione, ricezione, trasmissione, consultazione, verifica immagini o di informazioni raccolte attraverso i sistemi di cui sub. A e B.;
d) Qualsiasi altro sistema associato o comunque connesso, con i sistemi di cui ai punti A, B e C
Restano fuori dal campo d’azione della guida:
- Le telecamere occulte;
- Specifici trattamenti di polizia svolti dalle competenti Autorità previsti nella parte 3 del DPA 2018;
- Trattamenti investigativi ai sensi della parte 4 del DPA 2018;
- Trattamenti con finalità esclusivamente personale (c.d. trattamenti domestici).