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Nella "fase 2” largo ai termoscanner tra business e sfide sul rispetto della privacy
Oltre al controllo della temperatura corporea dei dipendenti per l’accesso ai luoghi di lavoro, la misurazione della febbre si estende anche a tutti gli aeroporti, alle stazioni ferroviarie, e alla metropolitana. A stabilirlo sono le disposizioni del Dpcm del 26 aprile 2020 relative alla gestione epidemiologica da Covid-19 durante la "fase 2". Anche se per molti cittadini desiderosi di uscire di casa e di riprendere le loro attività quella di sottoporsi obbligatoriamente al test potrà rappresentare un’intromissione nella loro privacy, un’altra faccia della medaglia è quella delle imprese che hanno saputo trasformare la crisi in un’opportunità di business, correndo a brevettare nuovi strumenti e dispositivi che hanno messo a punto proprio durante il periodo di chiusura imposto loro dal governo.
Privacy al test per i "furbetti" della pubblica amministrazione
Per la bio-videosorveglianza dei dipendenti pubblici ci vuole una preventiva valutazione di impatto privacy. Lo ha scritto il Garante per la protezione dei dati, nel parere (provvedimento n. 167 del 19 settembre 2019) sullo schema di dpcm, che attua l'articolo 2 della legge 56/2019, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo».
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Registro dei trattamenti, informative privacy, consensi, e valutazione d'impatto: corso operativo per gestire in modo efficace gli adempimenti del GDPR
Per ogni nuovo trattamento di dati personali, che è alla base delle Privacy by design, il GDPR prescrive una serie di aggiornamenti e valutazioni, a cominciare dal registro delle attività di trattamento, l’informativa privacy, l’analisi dei rischi e la valutazione d’impatto (DPIA). Organizzato un corso operativo di una giornata per venerdì 21 aprile 2023.
Registro dei trattamenti, valutazione d’impatto e violazioni dei dati: gli adempimenti del sub-responsabile
Con questo contributo si entra pur schematicamente nella vicenda del Responsabile del Responsabile (d'ora in poi anche 'Subresponsabile') nel momento in cui debba affrontare tre importanti adempimenti in base al Regolamento 2016/679, nell'ordine: la redazione e la tenuta del registro, la valutazione di impatto, la gestione delle violazioni di dati, tutti ovviamente nella misura in cui concernenti i dati o i trattamenti di dati nello svolgimento dell'attività e/o servizio affidatigli, con l'autorizzazione del Titolare, dal Responsabile.
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Rilevabilità del rischio nell'ambito della protezione dati
In questo articolo si sviluppa il tema della rilevabilità del rischio, una delle componenti da considerare nella valutazione dei rischio. La rilevabilità - detectability - (R) misura la facilità di intercettazione/individuazione dell’evento prima che questo si manifesti. Alcuni esempi:
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Tar Emilia-Romagna: giusto il diniego dell'ispettorato del lavoro per la geolocalizzazione dei veicoli aziendali se non c'è la valutazione d'impatto
L'azienda multiservizi che vuole razionalizzare la gestione del proprio parco veicoli può utilizzare anche strumenti di geolocalizzazione satellitare. Ma prima deve effettuare una serie di verifiche, tra cui la valutazione di impatto privacy del sistema. Lo ha evidenziato il Tar Emilia-Romagna, sez. II, con la sentenza n. 618 del 29 luglio 2022.
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Tra riconoscimento facciale, scoring e data protection impact assessment
A partire dal 2020 il progetto di citizen score diventerà obbligatorio e, in Cina, il Social Credit System, da immaginario di serie tv, sarà a tutti gli effetti realtà. L’idea cinese si basa sull’attribuzione di uno Scoring (punteggio) ai cittadini (ma non solo) fondato su cinque fattori:
Una corretta e precisa valutazione d'impatto rappresenta uno strumento idoneo per il rispetto dei principi di privacy by design e by default
In data 10 Giugno 2021 [doc. web 9685922] l’Autorità Garante ha sanzionato un titolare del trattamento per aver implemento senza una valutazione di impatto privacy una piattaforma ai fini della gestione del whistleblowing in violazione dei principi della privacy by design e by default.
Valutare l’impatto della privacy e sulla privacy ai tempi del Covid-19
Nell’ambito della crisi COVID-19, la complessità della regolazione in materia della privacy risiede nel bilanciamento tra la capacità di tutela dei diritti individuali e la capacità di garantire l’efficacia del sistema di governance dell’emergenza sanitaria. Com’è noto, l’art. 35 del GDPR n. 2016/679 parla di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che deve essere effettuata dal titolare del trattamento quando quest’ultimo prevede l’uso di tecnologie che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il GDPR, chiarisce quali siano i contenuti della valutazione di impatto:
Valutazione dei rischi: il modello basato sugli obiettivi e quello basato sugli scenari
Nell’articolo “La valutazione dei rischi a fronte della Norma ISO/IEC 27001:2013, del Regolamento UE 2016/679 e della Norma ISO/IEC 27701:2019” sono stati introdotti alcuni temi sulla valutazione dei rischi confrontando quanto richiesto dalla ISO/IEC 27001:2013, dalla ISO/IEC 27701:2019 e dal REG. UE 2016/679. In questo secondo articolo sul tema si desidera porre l’accento su alcune modalità con le quali può essere condotta la valutazione dei rischi, illustrandole tramite alcuni semplici esempi.
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Il presidente di Federprivacy intervistato su Rai 4
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