Anche se/quando in gioco risultano pochi dati personali, ciò non è sufficiente ad escludere le operazioni in questione dal campo di applicazione delle disposizioni sul trasferimento di dati personali ai sensi del Capo V del Regolamento UE 2016/679. Anche richiamando le Linee Guida EDPB 05/2021, sono le n. 3 condizioni perché si possa parlare di un trasferimento di dati: 1) un titolare o un responsabile (l'esportatore) che, per un determinato trattamento, sia soggetto all'applicazione del Reg.to UE 2016/679; 2) una comunicazione di dati o anche una loro messa a disposizione da parte di quel titolare/responsabile nei confronti di un altro titolare/responsabile (l'importatore); 3) la circostanza che l'importatore sia stabilito nel Paese terzo (extra UE/SEE).
Specularmente, le operazioni non meglio definite nel quesito non costituirebbero trasferimento ai sensi del Capo V nell'ipotesi in cui dovessero, per fare un esempio, intervenire tra due persone - la prima in UE/SEE, la seconda operante in un Paese terzo - appartenenti alla stessa impresa/organizzazione.