I principi su cui si fonda il provvedimento richiamato nel quesito – al mutare dei riferimenti alle disposizioni di legge – non risultano superati. In particolare, nel comunicato del Garante si legge che “il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell'interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi a alle note di qualifica professionale”.
Per le modalità di esercizio del diritto di accesso valga il riferimento all'art. 12 (del Regolamento UE 2016/679, ovviamente), in particolare alla circostanza che la richiesta può essere inoltrata anche ricorrendo alla posta elettronica ordinaria (“mediante mezzi elettronici”), essendo sempre consigliabile l'utilizzo della forma scritta. Quanto nello specifico al diritto di accesso, esso è disciplinato dal successivo art. 15.
Ora, tuttavia, sembra opportuna anche una precisazione, proprio alla luce della lettera del quesito. Il quale infatti non attiene tanto o soltanto alle informazioni contenute nell'attestato, ma investe il diritto di acquisire il documento stesso (l'attestato) in cui quelle sono state incorporate. Mentre infatti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso ai dati ex art. 15 “Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento” (art. 15.3), qui ciò che il lavoratore richiede è il documento in originale.
Ebbene, ad avviso dello scrivente gli attestati di formazione – che spesso per prassi vengono conservati dai datori di lavoro - dovrebbero essere rilasciati ai lavoratori, al massimo potendo i datori trattenerne una copia. Ma non esiste, al momento - per quanto consta a chi scrive -, una disposizione che li obblighi a ciò, ragion per cui il 'grimaldello' dell'art. 15 sopra citato consente quanto meno di ottenerne la copia.