Buongiorno dott. Marini,
mi permetto di porre questi ulteriori spunti di riflessione:
nel caso, ad esempio, di lavoratori interinali in ambito sanitario, questi ultimi si troveranno a trattare dati anche particolari di pazienti di cui è titolare l'azienda utilizzatrice e non l'agenzia interinale da cui essi dipendono. In questo caso, formalmente, l'agenzia interinale potrebbe essere nominata Responsabile del trattamento (ex art. 28) perché tratta (attraverso i suoi lavoratori) dati per conto del titolare. E' anche vero però che sembrerebbe logico fosse l'azienda utilizzatrice a istruire i lavoratori in merito alle proprie procedure privacy e a somministrare le Nomine a Incaricati del trattamento al personale seppur interinale e non direttamente alla sue dipendenze.
Anche per quanto riguarda i dati del lavoratore interinale trattati dall'azienda utilizzatrice, ci sono pareri discordanti: secondo alcuni l'agenzia interinale dovrebbe nominare l'azienda Responsabile del trattamento perché questa sarebbe l'unica base giuridica legittimante. Secondo altri potrebbero nominarsi contitolari oppure per altri ancora (es. Assolavoro) agenzia e azienda sono semplicemente due titolari autonomi.
A mio modesto avviso, sarebbe bene che l'Autorità Garante facesse chiarezza in maniera inequivocabile sulla questione.