Secondo quanto disposto dall’art. 144 comma 1, del nuovo Decreto Legislativo n.101 del 2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”:
“1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.”
Il Garante, infatti, fra i vari poteri elencati nell’art. 58 del G.D.P.R., può condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati.
A tal proposito, esso può rivolgere avvertimenti, limitazioni e/o ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento.
Pertanto, se non si riescono ad avere delle delucidazioni in merito ad un trattamento dati usando altre “strade” come la richiesta informazioni o diffida ad adempiere, la norma prevede una segnalazione al Garante; soprattutto perché i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dati.
Saluti.