Come puntualizzato dal Garante già prima del GDPR , l’amministratore di condominio ha il potere-dovere di allegare alla convocazione dell’assemblea la situazione contabile di tutti i condòmini, nel rispetto dei limiti di pertinenza, necessità, e non eccedenza, a condizione quindi che la situazione contabile sia inviata ai soli condòmini e che la stessa non contenga dati ulteriori e non necessari (quali, ad esempio, recapiti telefonici e altro).Questo concilia peraltro con l’art. 1130 del Codice civile, il quale prevede che l'amministratore fornisca al condomino che ne faccia richiesta l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Nel caso, può esserle utile leggere il
vademecum
preparato a suo tempo da Garante per la Privacy
Cordiali saluti
Nicola Bernardi