Salve,
indubbiamente la condotta dell'Istituto deputato a procedere con le operazioni di vendita è, sotto un profilo del trattamento dei dati, censurabile. Ricordo che Il gruppo di lavoro dei Garanti Europei ha precisato, nel 2004, che anche le immagini, quando consentono di identificare le persone, sono dati personali.
Per quanto attiene all'introduzione di un giudizio, presumo che intendesse riferirsi a un procedimento per ottenere un risarcimento dei danni conseguente alla violazione.
In questo caso occorre tenere presente che il danno va provato salva, comunque, la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 1226 c.c ad una liquidazione equitativa.
Saluti