Scrivo in quanto DPO dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
L’Ordine è istituito ai sensi della legge 3 del 2018 dove afferiscono 19 albi di professioni sanitarie.
Un albo di questi e in particolare quello dei fisioterapisti, avendo a livello nazionale superato il numero di cinquantamila unità iscritti, come previsto dalla stessa legge, ha richiesto l’istituzione di una nuova Federazione Nazionale e di Ordini a livello provinciale che assumono la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta.
In data 8 settembre 2022 il Ministero della Salute ha emanato il decreto di istituzione della Federazione Nazionale e degli ordini professionali dei fisioterapisti e quindi tutti gli iscritti fisioterapisti del nostro ordine, come di tutti gli altri ordini provinciali, dovranno confluire in questi nuovi Ordini.
Chiedo se in base all’art. 20 del GDPR “Diritto alla portabilità dei dati” gli interessati (fisioterapisti)devono fare richiesta all’Ordine dove sono scritti per usufruire della portabilità o se invece possono tranquillamente confluire nell’altro ordine visto che i dati degli iscritti sono in una piattaforma nazionale gestita dalla Federazione Nazionale.