Se non equivocato il senso del quesito, io suggerirei questo punto di vista.
Intanto non instaurerei l'automatismo tra messa in liquidazione della società e venir meno dei presupposti della sussistenza del DPO. La circostanza dovrebbe essere oggetto di analisi e valutazioni specifiche, ovviamente con riferimento alla sorte dei trattamenti (perché è sulla base della tipologia di quelli che si è pervenuti, ab initio, alla decisione di istituire la funzione).
Per quanto concerne poi la comunicazione all'autorità di controllo, essa dovrebbe essere contestuale all'eventuale termine di operatività della funzione stessa.
E, non in ultimo - per garbo nei confronti del DPO prima ancora che per criterio di legge (art. 37.7) -, la comunicazione dovrebbe avvenire a cura del designante (titolare o responsabile che sia).