Gentile Dott. Chiarelli ,
sono solo parzialmente d’accordo con le considerazioni da Lei espresse in quanto, seppur vero che il Regolamento 679/16 guarda più alla sostanza che alla forma, è altrettanto vero che nel caso dell’informativa la sostanza non può che essere conseguita mediante il rispetto della forma.
Le informazioni da comunicare all’interessato sono specificamente elencate nell’art 13 GDPR e nessuna di esse può omettersi ove necessaria alla tipologia di trattamento effettuata.
Peraltro nelle “Linee guida all’applicazione del Regolamento Europeo” è lo stesso Garante che “RACCOMANDA” ai titolari del trattamento di verificare che le informative in uso siano conformi ai criteri delineati dal Regolamento (
www.garanteprivacy.it/regolamentoue/informativa)
Infine trovo proco prudente redigere un verbale dove si afferma “complesso e oneroso” procedere alla sostituzione dei vecchi cartelli dal momento che l’adeguamento potrebbe essere realizzato attraverso la semplice apposizione, sopra la vecchia dicitura, di una striscia metallica contenente quella nuova.
Saluti
Avv. Nicola M. Viscanti