Buongiorno a tutti. Scrivo questo post come spunto di discussione su un argomento di sicuro interesse che, alla luce anche delle recenti linee guida dei garanti europei, diviene ancora più attuale.
Chi ha un impianto di videosorveglianza ricade nell'obbligo di DPIA?
La risposta a mio avviso, va ricercata analizzando tutte le fonti che abbiamo a diposizione. Attualmente vanno prese in considerazione il GDPR, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2010, il wp 248 rev01 e la lista (seppur quella relativa al meccanismo di coerenza) dei trattamenti soggetti a DPIA.
Il GDPR fa alcuni esempi di trattamenti soggetti a DPIA tra cui emerge anche "c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.". Concetto poi chiarito meglio anche dal considerando 91 che afferma " Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici".
Il concetto di larga scala non è un concetto ancora del tutto chiaro ma le indicazioni fornite nel gdpr e nei vari pareri del Garante ci indica che per analizzare se un trattamento sia effettuato su larga scala, si devono considerare i seguenti parametri: il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale alla popolazione di riferimento;
-il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
-la durata, ovvero, la persistenza dell’attività di trattamento;
-la portata geografica dell’attività di trattamento.
Venendo ora alla lista del Garante italiano, in essa è riportato che sono soggetti a DPIA "Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione)dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri in. 3, 7 e
.
Quindi abbiamo due tipologie di impianti su cui devono essere effettuate due tipologie di valutazione: impianti che non inquadrano il lavoratori; impianti che inquadrano i lavoratori.
Partiamo dai primi. Prendiamo ad esempio un bar che inquadra l'ingresso principale. La domanda che dobbiamo porci in questo caso è se l'impianto inquadra zone accessibili al pubblico e se si, se siamo in presenza di un trattamento su larga scala. Di sicuro il locale è un luogo aperto al pubblico. Tuttavia ad avviso di chi scrive, difficilmente il numero di soggetti che vi accedono, considerata anche una limitazione del periodo di conservazione dei dati limitata (ad esempio a 24 ore) può ricadere nel concetto di larga scala. E se inquadrasse anche una porzione di strada? Anche in questo caso probabilmente non si ricadrebbe nel concetto di larga scala considerando una porzione di strada limitata in base al principio di minimizzazione.
Se invece le immagini fossero effettuate da una azienda al suo interno, forse cadrebbe anche la caratteristica di zona accessibile al pubblico.
Il secondo caso invece riguarda l'inquadrare i lavoratori. Qui la stessa lista ci chiede di analizzare il combinato disposto della lista e del wp 248.
Leggendo quanto scritto nella lista, si indicano trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro da cui può derivare un controllo. Da sottolineare come in questi casi vi sia già una prima garanzia che è quella dell'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro o delle rappresentanze sindacali (elemento che limita già di molto il rischio). Ma analizzando il WP 248 nei punti citati nella lista al punto in oggetto, questo afferma che è soggetto a DPIA un "trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti o "la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" Quindi si torna a parlare di larga scala e inoltre di un impianto che ha lo scopo di monitorare e controllare. Quindi prendendo ad esempio il caso di una azienda che inquadra il piazzale per motivi di sicurezza dichiarati anche all'ispettorato del lavoro, nell'inquadratura potrebbero a volte rientrare anche dei dipendenti che ad esempio caricano i camion. Alla luce del WP 248, detto trattamento non rientrerebbe ad avviso di chi scrive nell'obbligo di DPIA in quanto lo scopo dell'impianto non è quello di monitorare i lavoratori (e d'altronde le immagini non potrebbero essere utilizzate per tale scopo come da statuto dei lavoratori) ed inoltre il trattamento non avverrebbe su larga scala.
Un'ulteriore elemento che fa propendere per la non obbligatorietà della DPIA è che il provvedimento del Garante del 2010 considerava particolarmente rischiosi e quindi soggetti a notifica (di cui la DPIA è una sorta di discendente) solo i trattamenti che comportavano un rischio elevato e in particolar modo gli impianti che facevano un uso di tecnologie abbinate (es riconoscimento facciale, associazione biometrica…). E tale concetto è ripreso anche in effetti dal punto 8 del WP 248-rev01 che indica tra i criteri da considerare per la DPIA, che vi sia uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, quali la combinazione dell'uso dell'impronta digitale e del riconoscimento facciale per un miglior controllo degli accessi fisici.
Alla luce di tutto quanto indicato ritengo che la maggior parte delle aziende non ricada nell'obbligo di DPIA. Tuttavia questa può risultare un utile strumento e quindi il suo utilizzo è di certo apprezzato. Ma dobbiamo anche considerare sempre il carico burocatico di piccole attività che non vanno oberate di oneri non essenziali.
Gradirei un vostro parere per un costruttivo confronto
un saluto a tutti.