Le telecamere di cui si propone l´installazione e l´operatività continua ritrarrebbero un contesto particolare, che condiziona significativamente il bilanciamento da delineare.
La videosorveglianza realizzerebbe un controllo a distanza (neppure preterintenzionale!) sia dei bambini che dell'attività lavorativa dei professori/maestri , mirando proprio ad evitare o documentare eventuali abusi da parte del personale operante nelle varie strutture (dai nidi alle scuole, dai luoghi di cura agli istituti per minori in condizioni di disagio).
Per quanto, quindi, si possa articolare la componente tecnologica, in ogni caso si tratta di videosorveglianza sul lavoro (ed, in particolare, dei lavoratori).
Nel nostro ordinamento, la videosorveglianza suscettibile di riprendere l´attività lavorativa è disciplinata dall´art. 4, c.1, dello Statuto dei lavoratori, nell´ambito dei controlli "a distanza dell´attività dei lavoratori".
I fini attribuiti dalla norma a tali forme di controllo a distanza sono -nella nuova formulazione a seguito del c.d. Jobs Act -"esigenze organizzative e produttive, (…) la sicurezza del lavoro e (…) la tutela del patrimonio aziendale".
Nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità, si dovrebbe quindi tracciare il confine tra l´autodeterminazione sul lavoro, spontaneità e immediatezza nella relazione educativa e protezione di soggetti particolarmente vulnerabili, evitando eccessi e ridondanze.
Ciò premesso, l’unica ipotesi di videosorveglianza scolastica espressamente ritenuta lecita dal Garante senza necessità di ulteriori verifiche riguarda la finalità di tutela dell’edificio scolastico e dei beni scolastici da atti vandalici, purché le riprese riguardino le sole aree interessate e vengano attivate negli orari di chiusura degli istituti; per detta finalità, viene pertanto esclusa la possibilità di attivare le riprese “in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola”, e, ciò che ovvio, in coincidenza con gli orari standard delle lezioni.
Pertanto, tale strumento particolarmente invasivo, è da utilizzare con l’ausilio di una serie di accorgimenti tali da limitare il più possibile l’intrusione nella vita privata degli interessati.
Saluti.
Fonti: Audizione del Presidente del Garante, Antonello Soro, in tema di videosorveglianza presso asili, scuole d'infanzia, strutture socio-assistenziali - Garanteprivacy.it